Chi si occupa di identificare e contattare gli eredi per il subentro?
Mio trisnonno ha fondato una “tomba” di famiglia nel 1930 ( concessione perpetua). Da allora nessuno dei discendenti, né i due figli già morti, né le quattro nipoti tutte decedute, né i sette pronipoti, è subentrato alla concessione. Il comune ha sollecitato giustamente mia madre a fare la successione( come indicato nella mail ricevuta) ma in realtà l’istituto è il subentro. Chi è che deve contattare e notificare ai discendenti in linea diretta del fondatore l’obbligo di subentrare? Può il comune obbligare in modo arbitrario uno degli eredi a essere nominato responsabile e soprattutto obbligarlo a cercare gli altri eredi per il subentro, a fornire i dati degli eredi e recuperare tutte le deleghe? Non dovrebbe essere lo stesso comune a recuperare questi dati dai registri storici e attuali identificandoli e sempre il comune a contattare quelli che hanno i diritti sulla tomba al subentro, cioè definire chi ha obbligo di subentrare? Tra l’altro alcuni discendenti vivono in Francia e oltre a non sapere i dati, di uno non abbiamo neanche indirizzo e numero di cellulare e non sappiamo neppure come recuperare le deleghe fisiche.
Privato – Torino
Preso atto del vigente Regolamento di polizia mortuaria di Torino, in sintesi:
1) la richiesta di subentro va fatta a cura degli interessati che si devono notificare; il Comune controlla solo se le richieste sono regolari, per cui l’individuazione/rintraccio degli interessati è a carico vostro.
2) nel regolamento di PM non è specificata la procedura da utilizzare, per cui valgono le regole contenute presumibilmente in un regolamento amministrativo; bisogna rivolgersi all’ufficio preposto per avere le istruzioni del caso
3) il subentro fa intestare la concessione ai subentranti, con il che questi ereditano:
– il dovere della manutenzione del sepolcro
– il diritto di votare a maggioranza se accettare o meno gli affini nel sepolcro (da verificare nel regolamento)
e basta, in quanto il diritto di farsi seppellire nel sepolcro rimane a tutti i familiari del fondatore (salvo rinuncia), non ai familiari dei subentranti, e nessuno può impedirlo, e ci si seppellisce per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto fino a capienza. Familiari che devono dimostrare di esserlo prima della sepoltura.
I riferimenti normativi da regolamento di PM e le considerazioni poste a base della sintesi sono i seguenti.
Comune di Torino, vige il Regolamento di Polizia Mortuaria pubblicato con le ultime modifiche il 16/10/2023.
L’Art. 64 “Subentri nella titolarità della concessione”, comma 2 recita:
“Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.”
Si registra che Lei ha nominato la modalità di rendere noto al Comune gli attuali discendenti, quali “aventi Titolo” alla gestione della Concessione cimiteriale rilasciata, come un “Istituto”. E’ corretto in quanto trattandosi di concessione di area cimiteriale (quindi di area comunale inalienabile ai sensi del vigente Codice Civile) non si tratta di successione bensì di altra modalità di trasmissione dei diritti così detti “Jus Sepulcri” (secondo il principio dello “Jure Sanguinis”): un riconoscimento degli attuali discendenti del Fondatore del Sepolcro, che rientrino nell’ambito dei gradi di parentela richiamati dallo stesso Regolamento suddetto all’Art. 61.
Si puntualizza che in giurisprudenza, lo “Jus Sepulchri” origina dalla concessione amministrativa ed è relativo alla fase di utilizzo del bene che vuole dire l’aver realizzato il sepolcro: una Cappella o una Edicola o una Cripta (si richiama il Cons. St., n. 1330/2010).
Quindi risposta diretta ai 3 punti del quesito:
a) La norma regolamentaria locale indica che sono gli “eredi” che si dovranno presentare all’Ufficio cimiteriale per aggiornare lo stato degli aventi titolo relativamente alla Concessione cimiteriale in atto.
b) Si rimanda all’art. 57 del Regolamento comunale ed in particolare al comma 2 e comunque solo il contatto diretto con l’Ufficio cimiteriale preposto consentirà di ricevere delucidazioni a riguardo essendoci modalità procedurali diverse da seguire.
c) Il Comune ha come precipuo compito la sorveglianza e quindi il controllo di quanto sarà indicato, dichiarato, richiesto. La disciplina del Subentro è considerata, quindi i procedimenti amministrativi sono stati impostati, vi suggeriranno tutte le condizioni per risolvere i vari problemi.
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