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Dispersione ceneri dopo affido alla famiglia dell’urna cineraria
Mia mamma ha in affido le ceneri di mio padre. Se non ci fosse più mia madre, potrei io figlia chiedere la dispersione in natura di entrambi? Quindi anche delle ceneri di mio padre deceduto 4 anni fa. Preciso che ho un fratello il quale è d’accordo.
Privato
Occorre necessariamente riferirsi alle disposizioni della regolamentazione in materia, del Comune di residenza dei familiari ovvero del Babbo oggi defunto e della Mamma.
Ricordiamo, come premessa che la dispersione delle ceneri (in natura, in giardino della memoria o rimembranze del cimitero o in cinerario comune) è possibile solo previa espressione scritta del Defunto e dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile che la dovrà accordare secondo le modalità volute dal Defunto stesso e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo gesto da parte dello stesso Defunto.
Se il Defunto non avesse deciso il luogo della dispersione, secondo gli studiosi della materia funeraria si individua in capo al coniuge superstite la scelta e quando in sua assenza, in capo a tutti i congiunti di pari grado, questo potere di scelta, in analogia con il principio di poziorità(1) per cui è richiamato l’art. 79 del DPR 285/1990 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
Quindi, per la dispersione della Madre sarà opportuno che vi premuniate della dichiarazione scritta di tale volontà secondo le indicazioni che Vi saranno fornite dal Vs. Ufficio di Sato civile.
Per la dispersione del Padre, in assenza di una sua dichiarazione scritta in tal senso occorre sempre riferirsi ai disposti dell’Ufficio di Stato civile del vostro Comune. Difatti molto dipende dalla Regione in cui è ubicato il Comune e quindi alle disposizioni regionali vigenti a tal riguardo.
Se non vi saranno impedimenti in merito ad una eventuale dispersone di ceneri del Marito (Babbo) oggi, tanto meno vi saranno quando, in totale accordo Lei e suo Fratello, chiederete di dar corso alla dispersione in natura delle ceneri dei Vostri genitori con gesto unico e magari nello stesso luogo.
Note
(1) Chi abbia titolo privilegiato e quindi la precedenza nel decidere la destinazione di una spoglia mortale anche dopo il periodo legale di sepoltura (20 anni per le tumulazioni 10 anni per le inumazioni ai sensi dell’Art. 3 DPR 15 luglio 2003 n.254). Per la giurisprudenza consolidata è il coniuge superstite a poter disporre del corpo del coniuge defunto, decidendone luogo e modalità di sepoltura; in mancanza del coniuge, occorre il consenso della maggioranza assoluta (50% + 1) dei congiunti più prossimi nello stesso grado (c.d. principio di poziorità).
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