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Quando si deve registrare una concessione cimiteriale?
Quando si deve registrare una concessione cimiteriale?
La Redazione
Posted by La redazione on 14 Settembre, 2023 in Concessioni, Fisco e varie | 1 comment
Quando si deve registrare una concessione cimiteriale?
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Le concessioni possono essere redatte con scrittura privata registrabile solo in caso d’uso (ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 131/1986) o, se superano un certo importo per cui applicando la percentuale del 2% sull’importo di contratto si ottiene una imposta di registro superiore a 168 euro, devono essere registrate e si paga di imposta il 2% dell’importo di concessione; il che significa che si devono obbligatoriamente registrare le concessioni che prevedono una tariffa superiore a 8.400 euro pagando il 2% dell’importo della concessione di imposta, ma con un minimo di 200 euro.
Per le concessioni di importo fino a 8.600 euro basta una scrittura privata: se per caso si devono registrare si paga un fisso di 200 euro.
Nelle concessioni cimiteriali la sottoscrizione del segretario comunale é necessaria se si provvede alla stipula dell’atto di concessione per atto pubblico ai termini dell’art. 2699 Cod. Civile (il segretario agisce come ufficiale rogante ex art. 97 comma 4 lett. c) D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267); Se si procede, invece, per scrittura privata registrabile in caso d’uso ex art. 6 D.P.R. n. 131/1986 é possibile la sola sottoscrizione delle parti (concessionario e dirigente/responsabile del servizio); a riguardo si veda la Circolare Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998 esplicativa del disposto dell’art. 21 comma 18 lettera e) punto 1 della Legge 449/97;
La richiesta di concessione e la concessione vanno redatte in bollo da 16 euro (2023)
Dettagli normativi
L’importo di concessione pari o oltre il quale è dovuto l’atto pubblico e quindi l’imposta di registro è €. 8.400,00 pari o superiore (Testo Unico di cui al DPR 26/4/1986, n. 131).
La percentuale è del 2% quindi €. 8.400,00 farebbe €. 168,00 di imposta.
Dal 1° gennaio 2014, l’imposta di registro e le imposte ipocatastali fissate sono state riparametrate da €. 168 a €. 200 (D.L. n.104/2013).
Estremi del provvedimento, tratto da http://www.fiscoetasse.com:
“D.L. n.104/2013, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 12 settembre 2013, ha previsto, dal 2014, l’aumento dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali fisse da 168 a 200 euro. La misura è di vasta portata in quanto interessa non solo i trasferimenti immobiliari, ma anche gli atti societari per operazioni straordinarie. La novità ha effetto, come stabilito dalla norma, dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, “per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.”
NOTE:
Per l’imposta di registro deve farsi riferimento al testo unico approvato con D.P.R. 26/4/1986, n°131, che nel tempo ha subito varie modifiche e integrazioni settoriali non sempre accompagnate dal necessario coordinamento con le altre disposizioni non modificate. Va fatto inoltre riferimento, per gli atti e provvedimenti degli Enti Locali, al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro distingue tra “registrazione in termine fisso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata allo stesso T.U., e “registrazione in caso d’uso”, cui sono soggetti gli atti indicati nella Parte II della Tariffa anch’essa allegata al T.U., mentre altra Tabella indica gli “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione”.
La registrazione degli atti che vi sono soggetti “in termine fisso” deve essere richiesta, salvo casi particolari (tra i quali spicca quello relativo alla registrazione delle locazioni: art.17 D.P.R. cit.), entro venti giorni dalla data dell’atto (art.13 D.P.R. cit.).
Obbligati a richiedere la registrazione sono, per quanto qui interessa: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate e per i contratti verbali; b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati (v. art.10 D.P.R. cit.).
Si ha, invece, “caso d’uso” quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di una obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento (art.6 D.P.R. cit.).
Ciò esposto in via generale, si tratta di vedere se e come siano soggetti a registrazione le concessioni su beni demaniali e le concessioni di diritti d’acqua.
Al riguardo, vanno considerati l’art.5 della Tariffa, Parte I, e l’art.2 della Tariffa, Parte II, allegate, come si è visto, al D.P.R. 26/4/1986, n°131, nonché gli artt.2699 e 2703 c.c. in combinato disposto con l’art.97 Testo Unico Enti Locali.
Ai sensi dell’art.5 della Tariffa, Parte I, sono soggetti a registrazione in termine fisso “le concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazoni relative” per l’aliquota del 2%, nonché “le concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative“ per l’aliquota dello 0,50%.
L’art.2 della Tariffa, Parte II, allegata allo stesso D.P.R., stabilisce, invece, che sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso le “scritture private non autenticate (…) quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a Euro 168,00 (….)”. (Importo elevato dall’allegato 2-bis alla legge 30/12/2004, n°311, aggiunto dall’allegato al D.L. 31/1/2005, n°7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31/3/2005, n°43.). Dal 2014, limite portato a 200 euro.
Atteso che la concessione amministrativa è un provvedimento della P.A. cui normalmente accede un disciplinare, altrimenti detto capitolato o convenzione (concessione-contratto) che regola i rapporti tra concedente e concessionario, occorre preliminarmente verificare quando, ai fini della corretta applicazione delle suddette disposizioni, siamo in presenza di un atto pubblico (o di un atto in forma pubblica amministrativa) ovvero di una scrittura privata autenticata che comporterebbero in ogni caso l’applicazione della Parte I della Tariffa (registrazione in termine fisso), e quando, invece, pur in presenza di un provvedimento amministrativo e/o di una convenzione ad esso intimamente connessa (nel senso che l’annullamento/revoca della concessione travolgerebbe anche la convenzione o capitolato) può procedersi alla registrazione solo in caso d’uso ex art.2, Parte II della Tariffa.
Al riguardo, vengono in soccorso gli articoli 2699 e 2703 c.c., nonché l’art.97, comma 4, lett.c), D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).
L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (art.2699 c.c.). La scrittura privata autenticata si ha, invece, quando la sottoscrizione di un atto non formato dal notaio (“o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”) è da questi autenticata e consiste nell’attestazione “che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza” (art.2703 c.c.).
Nel caso di scritture private non autenticate si è già visto che ai sensi dell’art.2 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986, le stesse sono soggette a registrazione in termine fisso solo se l’ammontare dell’imposta risulta superiore o uguale a euro 168,00.
Ai nostri fini si deve ricordare che ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.c), Testo Unico Enti Locali è il Segretario Comunale o Provinciale che roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte (c.d. atti in forma pubblica amministrativa) ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
Ora, alla luce della normativa sopra richiamata sembrerebbe che il contegno da tenere in ordine alla registrazione delle concessioni su beni demaniali e delle concessioni di diritti d’acqua sia il seguente:
registrazione in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione redatti per atto pubblico (a rogito di notaio), in forma pubblica amministrativa (a rogito del Segretario Provinciale) o in scrittura privata autenticata da notaio o ex art.97 D.Lgs.267/2000;
registrazione solo in caso d’uso degli atti di concessione su beni demaniali (e relative cessioni e surrogazioni), non redatti come sopra (e quindi “scritture private” ai fini di cui all’art.2 della Tariffa, Parte II), con aliquota 2%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a Euro 8.400,00;
registrazione solo in caso d’uso degli atti di concessione di diritti d’acqua a tempo determinato (e relative cessioni e surrogazioni), non redatti come al punto 1 (e quindi “scritture private” ai fini di cui all’art.2 della Tariffa, Parte II), con aliquota 0,50%, quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) è inferiore a Euro 33.600,00;
registrazione in termine fisso ex art.5 Tariffa, Parte I, di tutti gli atti di concessione non redatti come al punto 1 (e quindi “scritture private” ai fini di cui all’art.2 della Tariffa, Parte II), quando la base imponibile (canone annuo moltiplicato per la durata della concessione) nei casi di cui ai punti 2 e 3 è pari o superiore, rispettivamente, a Euro 8.400,00 e a Euro 33.600,00.
La riserva contenuta all’art.2 della Tariffa, Parte II: “ad eccezione dei contratti di cui all’art.5 della Tariffa, Parte I”, da un lato, letteralmente, dovrebbe riferirsi ai soli contratti e non anche alle concessioni; dall’altro, essendo stata introdotta dall’art.21 della L.449/1997 nel quadro di una nuova disciplina tributaria relativa ai soli contratti di locazione e di affitto, dovrebbe ritenersi riferita soltanto a questi ultimi (e in tal senso si sono espresse le circolari del Ministero delle Finanze n°12/E del 16/1/1998 e n°126/E del 15/1/1998, dalle quali l’Agenzia delle Entrate non si è discostata (Circolare Ministero delle Finanze 15/5/1998, n°126/E)). – tratto da http://www.diritto.it
Per il trattamento fiscale, invece: se si tratta dell’imposta di bollo, la soggezione é fin dall’origine, se si ragiona, al contrario dell’applicazione dell’IVA essa non é dovuta quando sia il comune, in prima persona, a rilasciare la concessione (riferimento alla Risoluzione Ag. Entrate n.376/2002).
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