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Subentro e rinuncia di altri aventi titolo
I miei nonni paterni riposano in una tomba a 2 posti. Orbene un loro figlio, mio zio, ad insaputa dei nipoti diretti ( io e mio fratello) ha fatto firmare il consenso al suo subentro a mia madre Galvagna Grazia ( mio padre è deceduto prima dei miei nonni). Desidero sapere se è legalmente corretto. Sono venuta a conoscenza della situazione in seguito di specifica richiesta di accesso agli atti che allego.
Privato
Se si parla di eredità, i due loculi devono essere stati edificati dal fondatore del sepolcro su terreno demaniale su concessione e quindi rientrano nelle tombe di famiglia.
In una tomba di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i familiari del/dei fondatori in ordine di premorienza (ovvero chi prima muore prima viene sepolto) fino a capienza.
L’oggetto tomba di famiglia si può ereditare come qualsiasi altro oggetto, ma è gravato dalla condizione che alla scadenza della concessione va automaticamente ceduto in proprietà al Comune. Chi subentra in una concessione ottiene solo di dover provvedere alla manutenzione e al mantenimento del decoro e di consegnare il manufatto al Comune al termine della concessione e il diritto di poter chiedere il rinnovo, pagandolo, della concessione. E NIENT’ALTRO; potrebbe anche succedere che il subentrante non ha diritto di farsi seppellire nel sepolcro.
Per poter essere sepolto nella tomba bisogna essere familiare del fondatore, e solo i familiari del fondatore possono esservi sepolti, salvo i benemeriti su cui non entriamo in merito. Chi siano i familiari del fondatore lo stabilisce il regolamento di PM comunale o la normativa regionale; in mancanza, discendenti diretti e relativi coniugi.
Esaminiamo ora l’atto firmato:
“… i predetti dichiarano di accettare la formalizzazione dell’atto a nome del richiedente e di rinunciare al diritto relativo.”
Il che dice che accettano che il richiedente si prenda l’onere della manutenzione e della riconsegna al comune del manufatto.
“dichiarano inoltre che non vi sono altri eredi…” Giusto, ” nè altri aventi diritto a qualsiasi titolo” E qui si tratta di una ipotesi di reato: falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, art. 496 C.P. da 1 a 5 anni di reclusione.
Infatti resta il diritto di sepoltura ai familiari dei fondatori che hanno diritto di sepoltura a cui né loro né i loro genitori, nel vostro caso, hanno rinunciato, in quanto la dichiarazione verte solo sulla intestazione della concessione che nulla ha a che fare col diritto di sepoltura se non accompagnata da contemporanea rinuncia al diritto di sepoltura per sé e discendenti.
Se poi si trattasse di loculi costruiti dal Comune non esiste eredità (una concessione non si eredita) ma solo subentro, ovvero il cambio di intestazione di un contratto o voltura, e pertanto l’atto firmato non ha altro valore che riconoscere il diritto di subentro a uno solo degli aventi titolo.
Per il resto valgono le stesse prescrizioni, con in più l’obbligo di rispettare le clausole della concessione, per esempio che non possano essere sepolti altro che i defunti per i quali erano stati destinati i loculi o altro.
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