Volontà del fondatore e diritto di sepoltura
il nonno, fondatore della tomba di famiglia, ha avuto due figli: Ernesto ed Angela. aAlla sua morte ha chiesto, verbalmente, che Angela non venisse sepolta nella tomba di famiglia (per screzi familiari) e cosi anche Ernesto ha chiesto a sua moglie di mantenere la promessa fatta al padre. alla morte della zia Angela, noi abbiamo mantenuto la promessa fatta al nonno senza però sapere che era suo diritto essere sepolta lì in quanto discendente e la tomba fosse indivisa.
Chiedo se la volontà verbale può prevalere sul diritto di discendenza.
Privato
Verba volant et scripta manent.
La concessione è un contratto fra il Comune ed il fondatore del sepolcro.
Al momento del contratto il fondatore può decidere se la tomba è familiare, ovvero vi possono essere sepolti tutti i familiari, ovvero ereditaria, ovvero solo alcune ben individuate persone. Può anche designare dei benemeriti che come tali possano essere sepolti, con una trattazione particolare.
Da quel che si può capire si tratta di tomba familiare, in cui possono esservi sepolti tutti i familiari come individuati nel regolamento di polizia mortuaria o dalla normativa superiore, ovvero da giurisprudenza.
Se tutti gli aventi titolo fossero d’accordo si può dare seguito alla volontà del defunto anche in caso di non formalizzazione scritta; succede per esempio nel caso della cremazione, in cui tutti gli interessati dichiarano che il defunto non era contrario alla cremazione.
Ma non è pensabile che quello che uno dice di aver sentito da un altro che viola i diritti di un terzo possa essere fatto valere in nessuna sede.
Attenzione a non aver fatto false dichiarazioni a pubblico ufficiale al momento del subentro. Se per caso avete dichiarato che eravate gli unici ad aver diritto di sepoltura siete passibili di violazione dell’art. 495 del Codice Penale: (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita’ o su qualita’ personali proprie o di altri). Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identita’, lo stato o altre qualita’ della propria o dell’altrui persona e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.