Cambio lapide cappella gentilizia
Oltre 35 anni fa mio zio ha ottenuto la concessione per la costruzione di una cappella cimiteriale alle cui spese di realizzazione hanno contribuito tutti i fratelli (6) ed i miei nonni poiché nella stessa dovevano essere sepolti.
A conclusione dei lavori sulla stessa è stata apposta una lapide che riportava il nome di mio nonno (suo padre) quale capostipite e famiglia.
Attualmente sono tumulati nella stessa i miei nonni, mio zio (titolare della concessione morto da oltre 15 anni) e mio padre.
Da qualche mese mia zia (moglie del concessionario morto senza figli) ha tolto la vecchia lapide e l’ha sostituita con una nuova dove sono riportati anche il nome suo e del marito. Tale sostituzione è stata fatta contro la volontà di tutti gli aventi diritto quali discendenti del concessionario.
Avrei bisogno di sapere se poteva sostituire la lapide apposta da oltre 35 anni da chi ha costruito la cappella o era necessario che ci fosse il consenso di tutti gli aventi diritto?
Tale consenso è necessario per la gestione e manutenzione della cappella?
Mio padre costruì una cappella cimiterial. Attualmente siamo coeredi quattro figli.Tre si sono accordati e senza avvisarmi hanno proceduto alla ‘innovazione’ dicono e con false dichiarazioni hanno ottenuta concessione dal comune nonostante mie dichiarazione dopo la loro prima presentazione di domanda.
A parte queste gravi cose ora mi interessa sapere cosa significa ‘INNOVAZIONE’ (motivazione della richiesta al Comune) perché in realtà hanno abbattuto tutto compreso quaranta loculi ossari ed un bell’altarino centrale; in effetti hanno lasciate solamente i muri esterie tetto e costruiti pochi loculi salmari .Inoltre hanno posto all’esterno una lapide con la scritta :Cappella fondata da Michele Cianciulli e ristrutturata da Carmela Cianciulli. Questa significa INNOVAZIONE ?
Was this answer helpful?
LikeDislikePrima di tutto bisogna vedere cosa dice la concessione e il regolamento di polizia mortuaria riguardo della titolarità ed uso delle concessioni cimiteriali.
Il fondatore/intestatario originale del sepolcro si dice è lo zio (senza la “co-intestazione” dei fratelli/sorelle); chi abbia pagato non ha alcun effetto sui diritti di sepoltura.
Visto che lo Zio è morto senza figli, i diretti discendenti sono i collaterali fratelli/sorelle e (nel caso del loro trapasso) gli eventuali rispettivi figli.
La Moglie dello Zio fondatore del sepolcro è affine (rapporto tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge) quindi ha acquisito il diritto al posto salma in tomba per se, ma a parte Lei, nessun altro della sua famiglia di provenienza potrà avere sepoltura in tale tomba senza l’unanime assenso e autorizzazione specifica da parte di tutti gli attuali aventi titolo alla Tomba: cioè i familiari dello stirpe della Signora non hanno alcun diritto nei confronti di tale tomba.
Tutti i parenti discendenti e collaterali e affini che hanno diritto al posto salma sono parimenti responsabili della manutenzione della tomba; nulla toglie che uno di questi possa essere delegato allo scopo.
Si intende che le spese da sostenere “devono o dovrebbero” essere unanimemente condivise ma si evidenzia che tale aspetto economico non determina alcuna esclusione riguardo lo “jus sepulcri”: il parente discendente ha comunque già acquisito il diritto alla sepoltura a prescindere da tutto ciò.
I posti salma vanno occupati secondo l’ordine della “premorienza”, ovvero viene sepolto per primo il primo che muore, salvo fosse diversamente stabilito in concessione o dal regolamento comunale.
La Moglie dello Zio fondatore del sepolcro, avrebbe dovuto concordare l’innovazione della lapide eseguita con gli altri aventi titolo, anche se fosse stata sostenuta economicamente, solamente da lei.
Di fatto, è da evidenziare che non è accaduto nulla di compromettente e nulla di irreversibile, visto che la Signora è un “affine”.
Sarebbe bene che sia verificato che all’Ufficio comunale, dove risulta depositato l’atto originale di concessione, sia stato chiaramente depositato anche il documento di “subentro” degli attuali aventi titolo, affinché non risultino dubbi sulla titolarità e su chi ha diritto alla sepoltura in tale tomba ora ed in futuro.
Si pone tale attenzione in quanto non vi siano situazioni di errore, in futuro, da parte degli addetti comunali, che magari (in caso di un agire superficiale) vedendo il doppio nome sulla Tomba, possano essere tratti in errore su chi può aver diritto alla sepoltura, specie ora che la lapide indica il nome del Fondatore del sepolcro e della di Lui moglie.
Secondo noi va comunque bene così. La Signora, di fatto, avrebbe dovuto chiedere, prima di fare il lavoro, se ciò fosse condiviso da tutti Voi … ma pazienza, il lavoro è stato fatto a Sue (di Lei) spese ed è comprensibile che abbia voluto rimarcare che all’epoca dell’edificazione della Tomba anche Lei come consorte aveva condiviso con il marito tale desiderio e impegno.
L’importante è chiarire con la Signora ed tra Voi tutti, quanto sopra abbiamo illustrato.
Suggeriamo che uno degli aventi diritto sia delegato (se riterrà di accettare), come soggetto di riferimento, alla cura manutentiva del manufatto, magari comunicando tale Vs. decisione al Comune il quale avrà un certo diretto interlocutore nel caso di necessità (es. manutenzioni, pulizie, bolletta luce votiva, ecc.). E ribadiamo nuovamente l’importanza di eseguano nel tempo gli aggiornamenti degli aventi titolo presso l’ufficio comunale cimiteriale.
Was this answer helpful?
LikeDislike