Disposizioni sui resti ossei in caso di contrasto tra parenti
In caso di esumazione ordinaria decennale, qualora il cadavere sia mineralizzato, la legge prevede che le ossa vengano raccolte e depositate nell’ossario comune, “a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entri il recinto del cimitero ed avuti in concessione”.
Cosa succede, nel caso in cui il parente in linea diretta (figlio) decida di destinare le ossa del padre all’ossario comunale, mentre il parente in linea collaterale (fratello) chiedesse di raccoglierle, ovviamente accollandosene le spese?
Avrebbe prevalenza la volontà del figlio in quanto parente prossimo? Oppure si potrebbe dare prevalenza, come sembra suggerire il dettato dell’art. 85 D.p.R. 285/1990, a “coloro che abbiano interesse” alla raccolta, vale a dire il fratello?
Studio Legale
La collocazione dei resti ossei nell’ossario comune e’ una soluzione residuale in mancanza di altra soluzione.
Peraltro la dizione:”a meno che coloro che vi abbiano interesse” non fa cenno ad aventi diritto o gradi di parentela, ma intende tutelare la pietas, che puo’ essere espressa da altri che intendano in qualche modo mantenere la memoria del defunto.
Pertanto si ritiene che e’ corretto procedere alla collocazione delle ossa in celletta o loculo, tanto più’ che il fratello si assume ogni onere.
Diverso sarebbe il caso di disaccordo su dove collocare i resti ossei fra sepolcri diversi, nel qual caso prevarrebbe il parere del figlio.
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