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Parere igienico sanitario ASL – ARPA su progetto in partenariato pubblico privato
La normativa vigente prevede l’obbligatorietà del parere igienico sanitario su un progetto, facente parte di un project financing, di ampliamento e riqualificazione di un cimitero esistente?
Professionista
La costruzione di manufatti, ampliamenti e gestione dei servizi cimiteriali mediante finanza di progetto ha una valenza urbanistica che lo configura presumibilmente come un Piano Regolatore cimiteriale, oltre ad avere una valenza di progettazione architettonica.
Il Piano Regolatore cimiteriale di per se presuppone il parere dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, ASL, e dell’ARPA (dizioni varianti a seconda delle Regioni).
In genere ASL e ARPA chiedono che alla richiesta di parere venga allegata la relazione geologica; a loro interessa principalmente se il terreno è adatto alla mineralizzazione e se la falda è sempre più profonda di 2,5 metri.
Alcune regioni, come la Lombardia, l’Emilia Romagna, le Marche, impongono la redazione del Piano Regolatore in occasione di ampliamenti.
Se varia il vincolo cimiteriale occorre aggiornare gli strumenti urbanistici.
I pareri conviene vengano richiesti dal Comune, se possibile, perché in mancanza di risposta entro 90 giorni vale il silenzio assenso.
La richiesta di parere è obbligatoria, ma il sindaco non è tenuto ad uniformarsi in quanto massima autorità sanitaria sul territorio, naturalmente giustificando tale scelta ed assumendosene la responsabilità.
La progettazione di opere di carattere igienico-sanitario come i cimiteri è competenza esclusiva degli ingegneri, rimanendo anche agli architetti la competenza riguardante progettazione architettonica di singoli manufatti cimiteriali quali le tombe di famiglia, vedi Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2938 – Competenza esclusiva ingegneri in materia cimiteriale
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