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Gestione cimiteri e recupero salme decedute su suolo pubblico
Chiedo se un comune può inserire nel bando di gara per la gestione cimiteriale il servizio di recupero delle salme decedute in strada, ecc ecc allo stesso che vincerà la gara.
Agenzia di onoranze funebri
Nel caso del Veneto, però dagli artt.5 e 28 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 si ricava che l’attività funebre comprenda molteplici prestazioni, che devono essere svolte “in forma congiunta”: pertanto una singola attività tra quelle descritte dall’art. 5 della L.R.V. n. 18/2010 non è di per sé sufficiente a configurare l’ “attività funebre” ritenuta dalla legge incompatibile con lo svolgimento dei servizi cimiteriali. Del resto, Tale norma prevede che il recupero salme possa rientrare nell’attività funebre, ed essere quindi svolta dalle imprese del settore, ma non vieta che tale servizio possa essere svolto anche in via autonoma, al di fuori, quindi, delle attività di onoranze funebri. Anzi, il fatto stesso che si tratti di un compito spettante per legge al comune, implica che lo stesso possa essere gestito in modo autonomo, e quindi un gestore dei servizi cimiteriali (che non può essere una agenzia di onoranze funebri) può svolgere anche il servizio di recupero salme direttamente. (rif.: sentenza TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461)
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LikeDislikeLa gestione dei cimiteri può essere fatta da imprese di servizi e/o di costruzioni.
Il recupero di deceduti su suolo pubblico (vulgo: recupero salme) per il Comune è compito d’istituto come la gestione dei cimiteri, ed è effettuato in genere tramite agenzie di onoranze funebri che sono imprese commerciali.
Esiste incompatibilità per l’instaurarsi di concorrenza sleale fra le imprese di onoranze funebri e la gestione dei cimiteri, e questo, oltre alle direttive dell’AGCM – Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, è recepito da varie normative regionali.
Se si fosse nel caso di un ATI fra una impresa di servizi/costruzioni e una di onoranze funebri, il tutto è illegale; il gestore del servizio cimiteriale non deve neppure essere controllato da una impresa di onoranze funebri.
Sull’argomento si veda in FORUM: Incompatibilità fra attività di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali
Una approfondita trattazione sull’argomento “recupero salme” è apparsa sul sito http://www.funerali.org nel 2008 al seguente link: Il trasporto necroscopico
Come nel cimitero il comune può avvalersi di una impresa per la costruzione di tutto quanto di sua competenza, tipo i loculi, o anche altro, tipo le tombe di famiglia al grezzo, ma non può imporre al privato di servirsi della stessa impresa per i lavori di spettanza del privato, così anche per il trasporto fuori dai suoi obblighi di istituto (tipo decesso su suolo pubblico), il comune non può obbligare nessuno a servirsi di una unica impresa di trasporti funebri. Puo’ al massimo esercitare il trasporto in concorrenza, purché non si configurino situazioni di concorrenza sleale.
Per un dettaglio maggiore bisognerebbe conoscere i termini del bando.
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