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Vendita di accessori funebri
Vorrei sapere, se anche la regione Puglia, come la regione Sardegna prevede nel suo regolamento di polizia mortuaria il divieto, per i soggetti che gestiscono i cimiteri, della vendita in esclusiva o anche facoltativa di arredi funebri e materiali lapidei.
REM s.r.l.
La Normativa della Regione Puglia, comprese Circolari esplicative, e’ visibile in Normativa regionale.
Non ci risulta che vi sia una esplicita prescrizione come quella richiesta.
Ma per quanto riguarda la vendita esclusiva di arredi funebri e materiali lapidei, si deve tener conto che:
– il Comune può imporre tipologie e materiali unitari per ragioni di decoro o funzionalità, ma non i fornitori ai privati (es.: caso di tombe di famiglia costruite dal privato o arredi sulle lapidi); privati che hanno facoltà di rivolgersi al libero mercato.
– se il Comune ha messo a base di gara per le costruzioni eseguite per suo conto (es. loculi) anche le lapidi, queste saranno eseguite dal vincitore della gara indetta con evidenza pubblica.
Per quanto riguarda la vendita facoltativa, se questa era stata prevista nel bando di gara indetto ad evidenza pubblica, il vincitore ha diritto di poterlo fare; in caso contrario si verifica una condizione di concorrenza sleale in quanto il vincitore/gestore è posto successivamente alla gara in condizioni di vantaggio sulla concorrenza, e quindi non è possibile, e facilmente impugnabile dagli altri concorrenti che possono invalidare la gara.
In questo secondo caso il Comune deve vigilare in modo che la vendita facoltativa non possa essere attuata.
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