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Possibilità di fruizione di tomba di famiglia da parte di erede
In data nov. 1969 il sig. Bruno ha avuto dal comune di Roma la concessione “in uso perpetuo l’area di mq.4 in superficie e di 2 mq nel sottosuolo per la costruzione di una tomba per 12 posti per se, coniuge, discendenti, parenti ed affini con divieto di retrocessione”.
in questo momento nella tomba ci sono il richiedente ,la moglie,una figlia,ed un genero. In vita ci sono anche un altra figlia e suo marito. Tutti senza figli.
Io sono il loro erede universale. Posso usufruire di questa tomba in futuro?
Privato
Il sepolcro, in mancanza di specifica indicazione nell’atto di concessione che si tratti di “tomba ereditaria”, con l’indicazione nominale di chi può esservi sepolto, automaticamente viene classificata come tomba di famiglia, per le quali valgono le considerazioni seguenti.
L’art. 34 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Roma riporta:” Ogni concessione del diritto d’uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.”.
Valgono pertanto le clausole previste, fra cui che vi possono essere sepolti i “parenti ed affini”.
Da Codice Civile, la parentela si estende fino al sesto grado; i relativi coniugi o conviventi sono classificati affini. Il RPM comunale può limitare l’estensione del grado di parentela ammesso.
Per vedere chi vi rientra, si veda Gradi di parentela.
Un erede patrimoniale del manufatto tomba può farsi seppellire, lui e la sua famiglia, se rientrante fra le persone indicate dalla concessione, a pari diritto con gli altri aventi diritto, non per essere erede ma per essere parente.
Il diritto di sepoltura si esercita fra tutti gli aventi diritto per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto; non ci sono posti prenotati in una tomba di famiglia.
L’erede patrimoniale ha l’obbligo della manutenzione della tomba, che non hanno gli altri aventi diritto di farcisi seppellire. Eventuali accordi fra gli aventi diritto per dividere le spese hanno carattere privato, e non sono obbligatori.
Se l’erede patrimoniale non fa parte degli aventi diritto identificati nella concessione può usufruire dei posti salma rimasti solo dopo l’estinzione della famiglia del fondatore; in questo caso tutti i parenti fino al VI grado, a meno che nel RPM del Comune di Roma non vi siano limitazioni a gradi inferiori, rimanendo comunque i discendenti. Nel frattempo ha l’obbligo della manutenzione della tomba ma non può farcisi seppellire.
Inoltre non può spostare i defunti sepolti (esempio: svuotare i loculi) fino al termine della concessione.
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