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Gestione tomba di famiglia
alla morte di mio padre la “responsabile” della tomba divenne mia nonna. ora a un anno dalla morte di mia nonna ho scoperto che mio zio (fratello di mio padre con cui no ho alcun tipo di rapporto) è andato al Comune a firmare lui le carte del passaggio gestione. poteva farlo? non spetta a me e a mio fratello come piu vicini eredi?
Bisogna chiarire chi è il fondatore del sepolcro, ovvero chi ha firmato la concessione originaria. A lui viene rilasciata una concessione di costruzione di una tomba di famiglia su suolo demaniale in cui seppellire sé e i suoi familiari (sibi familiaque suae). Nessun altro può esservi sepolto se non dopo l’estinzione della famiglia, e solo da parte di eventuali eredi nei loculi rimasti disponibili.
Il fondatore può anche stabilire nella concessione che la tomba è riservata a specifiche persone, e in questo (raro) caso, solo queste persone possono esservi sepolte. Si parla in questo caso di tombe ereditarie.
Mancando la definizione di famiglia nella normativa, si va o secondo quanto stabilisce il regolamento di polizia mortuaria, che in genere stabilisce fino a un certo grado di parentela, e, in mancanza, per giurisprudenza, che in genere interpreta come familiari gli ascendenti e discendenti diretti e coniugi/conviventi, qualche volta anche i fratelli (ma non le loro mogli e figli), ma vi sono anche casi di riferimento a gradi di parentela (e in questo caso sono esclusi i coniugi/conviventi).
Se il fondatore è la nonna, nella tomba possono essere sepolti tutti i suoi familiari/discendenti e coniugi/conviventi. Alla sua morte subentrano come aventi titolo i suoi figli, a pari condizioni, fra cui lo zio, che può notificarsi come responsabile della manutenzione della tomba e dei rapporti con il Comune se d’accordo con i suoi fratelli superstiti.
Se il fondatore è invece il padre, possono essere sepolti nella tomba solo i suoi familiari/discendenti e lo zio e discendenti solo se rientrano fra la definizione di familiari secondo quanto sopra esposto.
In questo caso alla morte del padre subentrano come aventi titolo i suoi figli, a pari condizioni, che possono scegliere fra loro un responsabile dei rapporti con il Comune, e la dichiarazione dello zio (ma bisogna vedere che cosa ha dichiarato) non solo non ha valore ma potrebbe anche configurarsi come falsa dichiarazione in atto pubblico, che è un reato.
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