Diritti su cappella gentilizia e riordino della stessa
In una cappella gentilizia, costruita (ritengo nel ‘700 ma modificata alla fine dell’800) su di un terreno di proprietà di una mia prozia, che sulla facciata riporta il nome della famiglia BERNARDINI, attualmente sono sepolti:
– la prozia (nubile)
– un suo fratello ( mio nonno),mia nonna, mio padre, mia madre ,mio fratello e mio figlio
– un suo nipote (figlio di un fratello di mio nonno) con la moglie ed il figlio
– una sua sorella con il marito ed il figlio
– un’altra sua sorella con la figlia ed il marito.
Fin dalla morte di mio padre (1958),ho provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ora, non essendovi pi posto per altre sepolture, ho anche fatto realizzare – sempre a mie spese – sei loculi con l’intenzione di trasferirvi, inizialmente, tutti i defunti (6) che non hanno il nostro cognome.
Due di questi sono mummificati e si avvicina il periodo di una nuova ispezione. Nel caso fossero ancora inesumabili, considerato che (come mi stato riferito) le donne sposate non potevano vantare diritti (sic) e la sepoltura avveniva di norma solo per concessione del o dei parenti, posso chiedere che le salme vengano traslate in un cimitero? In caso di rifiuto posso legalmente oppormi?
Per le ultime sepolture (due negli anni ’70 ed una nel ’97), mi è stata richiesta l’autorizzazione ed io stesso l’ho data verbalmente (purtroppo)nella convinzione di dare continuità a quanto fatto dai miei predecessori.
Non dovrebbero neppure avere la chiave d ingresso perchè per le ricorrenze e per le festività religiose la cappella è stata fatta trovare aperta dalla persona che provvede alla pulizia.
La particella catastale della cappella, ancora intestata alla mia prozia, faceva parte del terreno da lei lasciato ad un ente religioso e risulta oggi essere un residuo stradale in quanto circondata da strade comunali.
Ritenete che io ne possa acquistare la proprietà esclusiva?
Aggiungo che tutto l’asse ereditario e le sostanze della prozia sono state destinate per testamento ad enti religiosi.
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Il diritto di proprietà della tomba nulla ha a che vedere con il diritto di farcisi seppellire, e a loro volta questi diritti nulla hanno a che vedere con il diritto di movimentare un defunto.
Diritto di proprietà
La proprietà di una cappella gentilizia passa dal fondatore ai suoi eredi.
Da quel che si possa capire dall’esame dei defunti sepolti, la proprietà risale almeno ai genitori del nonno dello scrivente, i quali dovrebbero averlo trasmesso, se si tratta di successione legittima, ai figli (prozia, nonno, fratelli) in pari quantità. Ma poiché il terreno invece risulta di proprietà della sola prozia, bisogna chiarire se il testamento / divisione dei beni a favore della prozia non comprendesse anche i fabbricati soprastanti.
Ovvero, è da chiarire che se la cappella era di proprietà esclusiva della prozia, adesso è di proprietà di qualche Ente religioso.
In caso contrario è di proprietà per quota parte dei discendenti del livello nonno e suoi fratelli, fra cui lo scrivente.
La manutenzione spetta ai proprietari con spese per quote parti di proprietà; è come un condominio. I proprietari non possono impedire la sepoltura degli aventi diritto e devono garantire l’accesso a chiunque voglia svolgere atti di pietas verso i defunti.
Diritto di sepoltura (jus sepulchri)
La tomba di famiglia viene fondata dal fondatore per se e familiari, ma non esiste una definizione di familiare. Qualche regolamento di PM risolve definendolo.
Si trovano sentenze di tutti i tipi, ma per giurisprudenza maggioritaria risulta prevalente il criterio di considerare i “familiari” previsti dalla legge come i discendenti del fondatore e relativi coniugi/conviventi (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430).
Il diritto di farsi seppellire in una tomba gentilizia deriva quindi dal solo fatto di essere discendenti del fondatore del sepolcro; dall’esame dei defunti sepolti si ipotizza che questi siano tutti i discendenti (e coniugi/conviventi) dei genitori del nonno.
Gli aventi diritto hanno diritto di farsi seppellire in ordine di premorienza, ovvero chi prima muore fra tutti gli aventi diritto, prima viene sepolto fino a capienza; non esistono loculi riservati in una tomba di famiglia, eccetto che per i benemeriti, che qui non ci sono perchè sembra si tratti di discendenti e coniugi dei genitori del nonno. Se non lo fossero, si tratterebbe di benemeriti.
Diritto di movimentazione di un defunto
Ha diritto esclusivo di decidere sulla movimentare un defunto, a qualsiasi stadio di mineralizzazione sia giunta la salma, la persona più vicina affettivamente al defunto, in primis il coniuge/convivente al momento della morte, e poi figli/genitori, come parenti di primo grado e così via.
Per i parenti pari grado si richiede l’unanimità o la maggioranza se previsto dal regolamento di PM comunale.
Per movimentazione si intende:
– spostamento di un feretro da un loculo all’altro o dalla cappella ad un cimitero
– estumulazione a scopo cremazione o trasferimento dei resti in campo inconsunti
Né i proprietari, né gli altri aventi diritto di sepoltura hanno voce in capitolo: possono decidere solo gli aventi titolo.
L’apertura di un sepolcro e movimentazione di un defunto da parte di non avente titolo espone ad incorrere nel reato di violazione di sepolcro, art. 407 C.P: da uno a cinque anni di reclusione.
Riordino del sepolcro gentilizio
Ferme restando le competenze e responsabilità degli attori identificati in precedenza, vediamo le operazione che si possono fare per riordinare un sepolcro gentilizio.
Prima di tutto è bene tener presente che qualsiasi defunto tumulato da almeno 20 anni diventa resto mortale e può essere cremato. Basta una dichiarazione degli aventi diritto (tutti) che l’interessato non era contrario alla cremazione. E’ evidente che una dichiarazione del genere non puo’ essere fatta da chi aveva 10 anni al momento della morte del de cuius.
Poiché però la situazione normativa è varia fra regioni, è bene prima di tutto informarsi presso l’ufficiale di stato civile (che deve dare l’assenso) se per caso non abbia ricevuto disposizioni contrarie alla cremazione di defunti ante 2001, stante una certa non chiarezza normativa in merito.
Le urne cinerarie e cassette resti ossei possono essere collocate dentro un loculo dove sia presente un feretro fino a capienza (in genere fino a 3 – 4) ma è da chiarire se il Comune interessato non abbia qualche disposizione nel regolamento di PM che impedisce questa operazione.
Le operazioni di riordino vanno eseguite come previsto dal Comune; o chiedendo le specifiche al Comune o interpellando direttamente l’ASL, indirizzati dal Comune.
Se gli estumulati possono essere cremati, se si possono introdurre le urne in loculi, consenzienti gli aventi diritto, o in ossari/cinerari, tutto bene. Idem nel caso di resti ossei. Nel caso di resti mortali inconsunti, si devono inumare per 5 anni prima di poterli ritumulare; si può anche chiedere al Comune se è possibile nel campo inconsunti del cimitero, spese da chiarire. Se si volessero inumare nel terreno della tomba gentilizia, bisogna verificare che siano a più di 200 metri da abitazioni.
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