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Rinnovo concessione tomba di famiglia – divisione oneri fra gli eredi
Si tratta di tomba costruita da due fratelli, Onorio e Vincenzo tumulati nella stessa.
La tomba ha 8 posti salma di cui 7 occupati.
Gli eredi sono:
- per Onorio-i figli Mariadiva (in vita)-Giuseppina (in vita) e Werter (deceduto)che ha due figli
- Per Vincenzo – il figlio Ortes (in vita).
Ora il comune chiede il rinnovo della concessione; si chiede come si deve dividere l’onere relativo.
Privato
I fondatori del sepolcro sono Onorio e Vincenzo: la concessione è a nome di entrambi e rimane sempre la stessa anche in caso di rinnovo.
I fondatori hanno costruito un manufatto con concessione su terreno demaniale di cui hanno la proprietà temporanea fino a scadenza concessione e in cui seppellire i loro famigliari.
Il manufatto si può ereditare, la concessione rimane quella originaria e si può solo subentrare (cambio di intestazione con voltura da parte degli aventi diritto, i figli in questo caso). Il diritto di sepoltura deriva dal solo fatto di essere familiare del/dei fondatori, ed è indipendente dalla proprietà.
Se non ci sono stati accordi diversi fra i fondatori, la proprietà temporanea si deve intendere metà per ciascuno; i figli dell’uno e dell’altro ereditano:
– 1/3 di 1/2 i tre figli di Onorio
– 1/2 il figlio di Vincenzo.
Morto Werter i due figli ereditano ciascuno 1/2 di 1/3 di 1/2
Pertanto gli oneri risultano:
– 1/6 ciascuna per Mariadiva e Giuseppina
– 1/2 per Ortis
– 1/12 ciascuno per i due figli di Werter
Se qualcuno non è d’accordo per pagare la sua parte, può rinunciare, prima della scadenza, all’eredità con atto pubblico a favore indistintamente degli altri eredi, assieme alla rinuncia ad essere sepolto nella tomba per lui e suoi discendenti/coniugi/conviventi. La sua quota di rinnovo dovrà essere ripartita con i criteri sopra esposti fra altri aventi pari titolo.
Da tener presente che la collocazione/movimentazione di salme/resti/ceneri viene decisa dal famigliare affettivamente più vicino al defunto (in primis coniuge/convivente poi figli) per cui se si pensa di movimentare i resti mortali sepolti, lo si può fare solo con questo consenso.
Un caso particolare è quello di cremare i resti più vecchi per introdurre nel loculo il nuovo feretro assieme all’urna con le ceneri, nel caso sia permesso dal regolamento di PM; bisogna che risulti, da dichiarazione dei parenti più prossimi che il sepolto non era contrario alla cremazione.
Per cui potrebbe succedere che qualcuno non contribuisca al rinnovo, ma i suoi parenti già sepolti restano nella tomba se dipende da lui un eventuale movimentazione per fare spazio, e non dà il consenso. Oltre tutto i proprietari devono permettere l’accesso ai sepolcri per gli atti di pietas da parte di chiunque.
La sepoltura in una tomba di famiglia avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
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