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Familiari del fondatore – riferimenti normativi
Chi sono i familiari del fondatore di un sepolcro fondato sibi familiaeque suae?
La redazione
Posted by La redazione on 30 Settembre, 2021 in Diritti sul sepolcro, Normativa, Tombe di famiglia | 1 comment
Chi sono i familiari del fondatore di un sepolcro fondato sibi familiaeque suae?
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La maggior parte, salvo casi particolari, dei sepolcri familiari sono tombe di famiglia che il fondatore edifica sibi familiaeque suae, ovvero per sé e la sua famiglia.
Il problema è che non esiste una definizione univoca di famiglia.
La definizione di chi può essere considerato un familiare è demandata al regolamento di polizia mortuaria comunale.
Se in questo non c’è specificata una definizione, si va per giurisprudenza, in cui si trova di tutto, ma in genere si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, che ha rammentato
l’orientamento costante secondo cui, “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.” Con l’attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio: l’Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 estende, infatti, il diritto di sepolcro non solo ai famigliari del concessionario, ma anche a persone inquadrabili in un rapporto di convivenza con il fondatore del sepolcro. Il coniuge o convivente non è né parente né affine. Si ritiene che facciano parte della famiglia anche gli ascendenti oltre che i discendenti.
Casi particolari:
Casi particolari si riscontrano in caso di nozze plurime o figli illegittimi o adottati: il diritto non si estende anche all’ ex coniuge, in quanto non fa più parte della famiglia, mentre i figli illegittimi o adottati sono sempre discendenti e per ciò hanno diritto di sepoltura.
La giurisprudenza riconosce lo jus sepulchri al coniuge passato a nuove nozze dopo la vedovanza. Essa afferma che quel diritto non viene meno in quanto il nuovo matrimonio non estingue il vincolo di affinità con la famiglia stessa (Cons. St., sez. V, 13 maggio 1991 n. 806)
Un esempio di come potrebbe essere definito il familiare nel regolamento potrebbe essere il seguente:
La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dai suoi ascendenti e discendenti in linea retta entro il VI grado, dai rispettivi coniugi, dai collaterali fino al 2° grado (fratelli, sorelle) e relativi coniugi, dagli affini entro il 2° grado. Il convivente more uxorio è equiparato al coniuge legittimo.
Per i gradi di parentela si veda
https://www.tuttosuicimiteri.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/parentelanews.png
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