Tomba di famiglia cointestata a 6 fratelli
La tomba della mia famiglia è stata costruita su concessione di suolo cimiteriale del 1961, intestata a mio padre e ai suoi cinque fratelli. Dei sei concessionari è vivente solo una zia, vedova e senza prole. Gli altri cinque concessionari, hanno tutti avuto più figli e questi ultimi, quasi tutti coniugati, hanno avuto figli a loro volta. La famiglia così intesa conta oggi 46 famigliari viventi. Nella tomba sono tumulati i cinque concessionari defunti e i loro coniugi nonché il marito defunto della zia vivente; ad oggi restano liberi solo cinque posti.
Vi chiedo, cortesemente, un chiarimento in merito ai seguenti aspetti:
- attribuzione del diritto patrimoniale inteso come cura e manutenzione della tomba;
- attribuzione del diritto di sepoltura considerati i limiti di capienza, in particolare se i cinque posti liberi possono essere riservati uno per ciascuno dei cinque rami della famiglia;
- attribuzione degli ulteriori posti ricavabili da eventuali lavori interni, in particolare se questi possono essere riservati ai rami della famiglia che se ne fanno carico;
- attribuzione degli ulteriori posti ricavabili da eventuali riduzioni in cassette ossario (decorso il tempo necessario), in particolare se questi possono essere riservati ai discendenti dei defunti interessati.
Privato
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1. attribuzione del diritto patrimoniale inteso come cura e manutenzione della tomba;
Dal punto di vista patrimoniale il manufatto tomba viene trattato come qualsiasi eredità, che supponendo intestati i 6 fondatori e nel caso di bene comune fra i 6, spetta 1/6 a testa a ciascuno dei 6; per cui la zia possiede 1/6 e idem gli altri 5 se viventi. Nel caso uno dei 5 fosse morto nel frattempo, la sua quota viene divisa fra i figli.
Esempio: 3 figli: ciascuno di essi possiede 1/3 di 1/6 del manufatto tomba.
La manutenzione va divisa fra i proprietari per quote di proprietà, come in un condominio.
2. attribuzione del diritto di sepoltura considerati i limiti di capienza, in particolare se i cinque posti liberi possono essere riservati uno per ciascuno dei cinque rami della famiglia;
I rami della famiglia sono sei; la prima cosa da chiarire è se fra i 6 cointestatari della concessione è stata fatta una divisione dei diritti sul sepolcro tipo un sesto dei posti salma a testa. E’ un accordo fra privati, che può essere stato formalizzato in qualsiasi forma; quella verbale è sempre contestabile da chi non è d’accordo, a meno che non si possano portare testimonianze inoppugnabili.
Se non è stato fatto nessun accordo, in una tomba di famiglia si viene sepolti per premorienza fra tutti gli aventi diritto, che, a meno di limitazioni previste nel regolamento di polizia mortuaria, sono i fondatori e coniugi (fra cui la zia vedova) e tutti i discendenti dei 6 fondatori e coniugi (46 famiglie?), ovvero chi prima muore prima viene sepolto fino a completamento del sepolcro; in una tomba di famiglia non esistono posti riservati, salvo accordi all’atto della fondazione, se non per i benemeriti che qui non ci sono.
Gli aventi diritto alla sepoltura non sono gli eredi patrimoniali; in questo caso gli eredi sono casualmente anche aventi diritto, come i loro discendenti.
Un accordo fra privati può essere fatto su una divisione dei posti salma, ma basta che uno degli aventi diritto (46 famiglie) non sia d’accordo e non si può fare.
3. attribuzione degli ulteriori posti ricavabili da eventuali lavori interni, in particolare se questi possono essere riservati ai rami della famiglia che se ne fanno carico;
La tomba di famiglia è equivalente dal punto di vista patrimoniale ad un condominio, di cui i proprietari lo sono temporaneamente (se la concessione è a tempo determinato) o a pieno titolo (se la concessione è perpetua), e valgono le regole condominiali in cui ciascuno vota per millesimi. Fermo restando che bisogna vedere se i lavori ottengono l’autorizzazione dal Comune; il manufatto è stato costruito su concessione su suolo demaniale e il Comune può dettare le condizioni. Se la concessione è perpetua non si possono estumulare i resti pena la decadenza della concessione (la cremazione è equivalente alla estumulazione), e questo per legge: vedi
4. attribuzione degli ulteriori posti ricavabili da eventuali riduzioni in cassette ossario (decorso il tempo necessario), in particolare se questi possono essere riservati ai discendenti dei defunti interessati.
Se la concessione è perpetua non si possono estumulare i resti pena la decadenza della concessione (la cremazione è equivalente alla estumulazione), e questo per legge: vedi
Se la concessione è a tempo determinato, bisogna vedere cosa dice in proposito il regolamento di polizia mortuaria comunale.
Si tenga presente che per poter cremare o estumulare dei resti (dopo almeno 20 anni dalla tumulazione) bisogna che siano consenzienti le persone affettivamente più vicine al defunto interessato, in primis la moglie/convivente more uxorio, e in mancanza i parenti più prossimi (figli e genitori) all’unanimità o a maggioranza se quest’ultima condizione è prevista nel regolamento, e nessun altro.
Rimane sempre la condizione della premorienza e del fatto che in una tomba di famiglia non esistono posti prenotati salvo benemeriti e il caso particolare di accordo di divisione dei posti salma fra i fondatori.
Una trattazione generale sui diritti-doveri inerenti ad una tomba di famiglia si può vedere nella Newsletter settembre 2021.
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