1
Ampliamento cimiteriale nel caso di Piano Regolatore Cimiteriale scaduto
Nel caso di ampliamento cimiteriale all’interno della fascia di rispetto cimiteriale con contestuale riduzione della fascia entro in limiti previsti dal testo sanitario, se il piano regolatore cimiteriale è (fosse) scaduto:
- è (sarebbe) possibile procedere ugualmente oppure
- occorre ristabilire i vincoli preordinati all’esproprio del piano regolatore, attraverso una variante al piano o altro?
AEP s.r.l.
This solution has been deemed correct by the post author
1) L’Ampliamento cimiteriale all’interno della fascia di rispetto con piano regolatore cimiteriale scaduto è possibile.
Unico problema è l’aspetto urbanistico:
caso a) Il Piano Regolatore Generale (o PUG, PSC/RUE, PUC, ecc. secondo le diverse e nuove declinazioni regionali) prevede un’area specifica di ampliamento cimiteriale lungo il perimetro del cimitero o anche su un solo lato dello stesso?
– Se fosse previsto, occorre verificare che la fascia di rispetto cimiteriale sia stata opportunamente ridimensionata e cioè che abbia la profondità o larghezza (che dir si voglia) di almeno 50 m e che tale deroga sia stata autorizzata dall’ASL altrimenti occorre attivare la procedura di riduzione della fascia di rispetto prima o contestualmente alle fasi di progettazione e comunque prima dell’approvazione del Progetto Definitivo (o Definitivo/Esecutivo) che è quel livello di progettazione di OO.PP. che consente di acquisire i pareri e condizioni per poter realizzare l’opera.
– Se NON fosse prevista tale area, occorrerà provvedere ad avviare la Procedura per la Variante urbanistica. Questo procedimento ha due soluzioni: la procedura semplificata o ex lege D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità artt. 19 e 10 dello stesso); OPPURE il ricorso ad una specifica norma regionale, solo per quelle Regioni (come ad es. l’Emilia-Romagna) che hanno ottemperato nelle loro discipline (normative) urbanistiche il PROCEDIMENTO UNICO che consente la vera semplificazione del procedimento con una tempistica davvero rapida (circa 6 mesi) per ottenere il Progetto Definitivo approvato e quindi la variante urbanistica operante (cogente) per l’attivazione dell’esproprio che è condizione per la progettazione dell’opera pubblica.
caso b) Il Piano Regolatore Generale NON prevede un’area specifica di ampliamento cimiteriale lungo il perimetro del cimitero o anche su un solo lato dello stesso.
Occorre adeguare lo strumento urbanistico con lo strumento della redazione di Variante urbanistica. A questo punto sarebbe necessario procedere almeno con la riapprovazione del Piano Regolatore Cimiteriale che almeno assicura che l’ampliamento (sempre previa verifica che i bisogni esplicitati dal Piano Cimiteriale scaduto comunque rappresentino un quadro di necessità che corrisponda almeno ai dettami del DPR 285/1990 e che ovviamente risulti allineato con le richieste della vigente normativa regionale. La tempistica per ottenere la variante urbanistica operante e cioè APPROVATA dal Consiglio Comunale in genere ha durata di almeno un anno se non di più (fase 1 Adozione e fase 2 Approvazione sempre con procedure di discussione in Consiglio Comunale).
Occorre aggiungere anche il tempo di ri-approvazione in Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale che diventa strumento preordinato alla Variante urbanistica.
Dopo l’Approvazione del Piano Cimiteriale e in particolare della Variante urbanistica si procederà con la progettazione che potrà anche prevedere una unica fase di progettazione accorpando la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; Nota, il documento di fattibilità delle alternative progettuali diventa l’approvazione del Piano Cimiteriale approvato.
Se il Piano Cimiteriale prevedesse superfici di ampliamento maggiori o più articolate rispetto a quanto l’Amministrazione comunale vorrà realizzare quanto prima per fare fronte alle necessità urgenti, sarebbe utile che il Piano Cimiteriale in sede di riapprovazione già prevedesse “LOTTI” o Unità di intervento che potranno consentire di avviare la Progettazione dei 3 livelli su un lotto (o unità) specifica di quanto previsto; certo è che il Piano Cimiteriale dovrà essere dotato anche di una parte “Economica-Finanziaria” per consentire di poter far sviluppare la progettazione sui 3 livelli suddetta.
2) Sì, in pratica al precedente punto 1) abbiamo dato risposta completa al suo quesito e comunque si rimarca che i cimiteri si possono ampliare anche senza un piano regolatore cimiteriale, le modalità sono stabilite ed indicate nel DPR 285/1990… ATTENZIONE sempre che la normativa regionale non preveda la sua obbligatorietà.
NOTE in calce.
Il piano regolatore cimiteriale non è istituzionalmente previsto dalla normativa nazionale.
Le parole “piani regolatori cimiteriali” sono utilizzate in due occasioni nel DPR 285/1990, all’art. 91 relativamente alla organizzazione di un area per concessioni private e all’art. 100 per ubicare le sepolture in campi o reparti speciali. Il regolamento al Capo X nomina i “piani cimiteriali” ma nell’articolato che segue, dal 54 al 63 sono fornite indicazioni tecniche riguardo la costruzione dei cimiteri, senza descrizione alcuna del Piano cimiteriale.
Quindi nella normativa statale il Piano regolatore cimiteriale non ha una vera e propria definizione e strumento non ha contorni normativo-legislativi definiti cioè: urbanisticamente cosa è? dove si colloca all’interno della scala degli strumenti urbanistici?
Non esiste una norma urbanistica (nazionale o regionale) che prevede come riconoscere o ricomprendere e adottare/approvare i Piani cimiteriali all’interno dei strumenti urbanistici (PRG, PP, o Piani di Settore, PUG, PSC, ecc.).
In una gestione del territorio sempre più fluida ed articolata, normativamente abbiamo ancora un inquadramento statico.
Nella vigente normativa regionale compare, non in tutte le regioni italiana, un tentativo di “pianificazione cimiteriale” ovviamente di natura “igienico-sanitaria”.
In questo modo “la cellula cimitero” costituita indissolubilmente dal recinto cimiteriale e dalla sua fascia di rispetto deve difendersi dalla pianificazione urbana cercando di recuperare aree vitali al suo intorno. Questo è il principale motivo per cui le Regioni più virtuose hanno introdotto “comunque” una pianificazione cimiteriale seppure dovrà conquistare attraverso modifiche al Piano urbanistico comunale vigente, condizioni per varianti che possano permettere vitalità al cimitero.
Quindi:
– il TUllss 1265/1934 identifica il Cimitero come superficie destinata alla sepoltura di tutti i cittadini residenti nel comune e/o in quel territorio morti;
– il Codice Civile ha identificato l’area come proprietà pubblica o meglio comunale come “patrimonio indisponibile comunale” (cioè non alienabile),
– il DPR 285/1990 fornisce indicazioni di attrezzatura “basica” del cimitero per fornire servizio pubblico al comune, protetto dalla fascia di rispetto di 200 mt (frequentemente ridotta a molto meno) garantita da norma sanitaria al vincolo di inedificabilità (1) e da qui la natura peculiare del vincolo urbanistico che permette di proteggere la “cellula cimitero”;
questi tre livelli di leggi nazionali vigenti hanno posto la condizione di ZONA indifferibile e cogente all’interno del territorio comunale DEL CIMITERO, con la caratteristica di dover risultare fuori dal “centro abitato”.
Noi (inteso come noi gestori del sito Tuttosuicimiteri) abbiamo definito il PianoRegolatoreCimiteriale e/o il Piano Cimiteriale e/o la Pianificazione Cimiteriale come strumento di pianificazione di “settore” perché il piano cimiteriale è e deve essere un piano-programma la cui parte grafica è indissolubilmente legata alla parte programmatoria e gestionale.
In questo modo il piano cimiteriale necessariamente deve considerare un tempo più ampio di quello programmatico previsto dal DPR 285/90 (ogni 5 anni verifica e ogni 10 anni operare l’esumazioni ordinarie per il recupero delle superfici per sepolture del successivo decennio cosa che presuppone la condizione di avere comunque aree in quantità superiore, libere, per effettuare sepolture in attesa di riutilizzare i campi esumati). Quindi è necessario analizzare, studiare e programmare esigenze ad almeno 20/25 anni (non di più): sempre rispettando le verifiche quinquennali.
Applicando il principio di verifiche costanti quinquennali (come stabilito dalla vigente normativa nazionale) in questo modo il “Piano-Programma” diventa fluido, scorrevole, può modificare in corso di “esistenza operativa o cogenza” per adeguarsi alle necessità di seppellimenti che mutano incredibilmente più velocemente della pianificazione “classica o tradizionale” come è ancora oggi intesa e prodotta in ambito territoriale comunale e sovracomunale.
Ma tutto ciò può farsi (o deve essere fatto) solo nelle Regioni in cui la normativa cimiteriale regionale lo avesse introdotto e reso necessario cioè COGENTE e quindi ne ha potuto definire l’articolazione normativo-giuridica circa la sua elaborazione, contenuti, rappresentazione, durata e modalità di approvazione e di efficacia.
SPECIFICHE:
Il vincolo della zona di rispetto cimiteriale non è un vincolo di P.R.G., ma, in quanto posto dall’art. 338 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, è operativo ope legis, con la conseguenza che esso si impone anche contro eventuali previsioni contrarie di P.R.G. o regolamenti locali e, per altro verso, la sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo ma semplicemente ricognitivo: sicché la sua mancata indicazione nel P.R.G. non significa che il vincolo non esista, bensì che la sua estensione è esattamente quella, di 200 metri, stabilita dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
Il Vincolo cimiteriale che generalmente è rappresentato sulle tavole grafiche urbanistiche come unico retino esteso sia sul cimitero che sulla fascia perimetrale di rispetto è il primo vincolo urbanistico che identifica i siti cimiteriali come Zone sottoposte a vincolo conformativo e cioè dalla considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale”, confermando che “il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti”.
Was this answer helpful?
LikeDislike