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Titolarità di tomba di famiglia
Ci sono eredi che rivendicano la titolarità di una cappella gentilizia realizzata dal nonno di alcuni e dal bisnonno di altri. Come posso o dove posso trovare risposta?allego asse ereditario.
Comune di Pulsano (TA)
La concessione di una tomba di famiglia è un contratto fra il Comune e il fondatore del sepolcro (colui che ha firmato la concessione originaria) in cui il primo concede al secondo:
a) di costruire un sepolcro su terreno demaniale da mettere in disponibilità del Comune allo scadere della concessione
b) di seppellire nel sepolcro sé e i propri familiari.
Chi siano i familiari è definito nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale o nel testo della concessione. Qualora qui non fosse specificato, si va per giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430), per cui si intendono come familiari i discendenti/ascendenti diretti del fondatore e relativi coniugi/conviventi.
Gli eredi patrimoniali del manufatto-sepolcro si devono notificare al Comune come subentranti aventi titolo con una voltura, ovvero un cambio di intestazione della concessione, con il che rimane a loro carico la manutenzione della tomba pro quota e nient’altro, in quanto il diritto di sepoltura rimane legato a quanto previsto nella concessione, ovvero i discendenti del fondatore, che per caso possono anche essere gli eredi patrimoniali.
Gli eredi non possono impedire la sepoltura degli aventi diritto, come pure non possono impedire l’accesso alle sepolture di chiunque voglia svolgere atti di pietas verso i defunti.
Il rinnovo di una concessione può essere chiesto da uno o più eredi, previo pagamento di tariffa da parte degli interessati, fermo restando che questo non va ad influire su chi ha diritto di farcisi seppellire, che rimane quello originario.
La sepoltura avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto; non esistono posti riservati in una tomba di famiglia, salvo che non venga stabilito nella concessione o che non si tratti di un benemerito così definito dal fondatore.
Per movimentare i resti bisogna che sia consenziente la persona affettivamente più vicina al defunto, in primis coniuge/convivente e a seguire figli/genitori e cosi’ via, sia che siano stati sepolti legalmente che illegalmente. Fa eccezione il Comune nei casi previsti. In questo caso sarebbe opportuno verificare se i sepolti nella tomba avessero o meno diritto di sepoltura nella tomba.
Si veda in proposito anche la Newsletter settembre 2021
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