Cointestazione di tomba di famiglia una volta edificata la tomba
Posto che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria non prevede nulla nel merito, si chiede se dopo la stipula di una concessione di un suolo cimiteriale e la realizzazione della cappella di famiglia, vi possa essere una variazione della concessione originaria per co-intestazione ad un soggetto terzo?
Nella pratica il Comune stipula una concessione di suolo cimiteriale con il soggetto A.
Il soggetto A realizza la cappella di famiglia.
Il soggetto A chiede una variazione del contratto originario per co-intestazione della concessione con il soggetto B.
In ogni caso quali sono i supporti normativi sia in caso positivo che negativo?
Comune di Bisceglie (BT)
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Il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990) dà delle indicazioni di carattere generale, delegando al Regolamento comunale la personalizzazione ed adattamento alle esigenze locali.
E’ dunque il Regolamento Comunale che dovrebbe affrontare tali argomenti di dettaglio.
Si tenga conto che la concessione rilasciata dovrebbe riportare ben specificato quanto segue:
1) Nome concessionario;
2) Durata della concessione rilasciata (max 99 anni);
3) Dimensione della superficie d’area rilasciata (la superficie è direttamente connessa alla tariffa applicata/pagata);
4) Condizioni di edificazione in cui sono evidenziati i termini minimi e massimi di tempo per edificare (inizio lavori) ed il tempo massimo per dichiarare la fine lavori e contestualmente produrre la Certificazione di usabilità del sepolcro (collaudo statico, agibilità, verifica del comune che la Tomba realizzata è costruita nel sedime rilasciato ed entro sagoma massima d’ingombro);
5) Condizioni d’uso della Tomba e cioè se il Concessionario abbia anche nominato un benemerito ex DPR 283/90 art. 93 comma 2;
6) Numero e tipologia di piani del fabbricato;
7) Numero complessivo di loculi e di ossari/cinerari realizzabili
Ai sensi dell’Art. 90 del DPR 285/1990, al momento costitutivo della concessione non sussistono difficoltà al fatto che questa possa avvenire nei confronti di più persone, anche se non appartenenti ad un’unica famiglia, purché disciplinato dal Regolamento comunale od almeno con un foglio “Patti e Condizioni” di supporto e parte integrante della Concessione cimiteriale in cui converrebbe:
– definire i limiti della divisione (se richiesti)
– regolamentare gli usi delle parti divise (loculi) con riguardo all’utilizzo per premorienza
– regolamentare l’uso della cosa comune ex art. 1106 del C.C.
E’ il Regolamento di Polizia mortuaria comunale (anche eventualmente tramite il testo della concessione) che può intervenire sull’argomento. Certo è che non puo’ intervenire su una concessione gia’ costituita e rilasciata, per giunta con la costruzione che nel frattempo è già stata realizzata. Difatti una successiva cointestazione evidenzia l’aspetto della “convenienza economica da parte del concessionario” che è in contrasto con l’assunto normativo nazionale di cui all’art. 92 del DPR 285/1990: “Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione”.
Quindi una cointestazione post costruzione è vietata e non si può fare.
L’unica possibilità sarebbe la retrocessione della Tomba al Comune affinché si possa ritenere annullata la concessione e di seguito il Comune provvederà, sulla scorta della richiesta della riassegnazione della suddetta concessione ai due richiedenti, a formulare le condizioni e la procedura, attraverso atti dell’Amministrazione comunale (Delibera di Giunta comunale o atto del Dirigente).
Procedura che prevede il riconoscimento del valore della concessione pagata + il valore dell’immobile al concessionario originale, la ricarica dei costi generali dell’operazione sostenuti del comune, la riassegnazione della tomba completa ai due nuovi concessionari (e non è detto che sia possibile) con la stessa procedura usata per l’assegnazione della concessione originaria, previo pagamento della nuova tariffa. Il che, francamente, ci sembra un iter difficoltoso al limite dell’improponibile.
E rimarrebbe comunque la questione di natura prioritariamente Amministrativa (e politica) circa la assegnazione di area cimiteriale (con Tomba costruita) senza un bando pubblico. Difatti occorre tenere conto che potrebbero esserci altri cittadini interessati a poter ricevere una concessione cimiteriale e un manufatto soprastante. con pericolo di eventuali contestazioni o denunce di assegnazione senza bando pubblico di area demaniale cimiteriale.
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