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Come garantire la manutenzione di una tomba di famiglia dopo l’estinzione della famiglia
Posso oggi destinare chi manterra’ la mia cappella alla mia morte?
Privato
Posted by La redazione on 14 Gennaio, 2023 in Benemerenza, Manutenzione, Rinnovo, Tombe di famiglia, Tombe perpetue | 1 comment
Posso oggi destinare chi manterra’ la mia cappella alla mia morte?
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Premessa
La Persona scrivente riteniamo sia la concessionaria (ovvero l’originario “fondatore di sepolcro familiare” oppure la persona discendente in linea retta) di una Tomba di Famiglia a più posti salma in cui sono già stati tumulati i familiari che erano in vita e la persona scrivente, superstite, si ritrova ad essere l’ultimo familiare, senza altri discendenti in vita tra i parenti in linea diretta o familiari identificati come tali nel regolamento di polizia mortuaria comunale.
Nel caso ci fossero familiari viventi al momento della morte, in mancanza di testamento l’obbligo della cura e manutenzione della tomba passa ai familiari superstiti.
1) Concessione perpetua
Nel caso di concessione perpetua e cioè rilasciata prima del 1975, il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, DPR 285/1990 prevede, all’art. 92 comma 2 che:
“Le concessioni … rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803 … possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.”
Pertanto il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione cimiteriale in argomento solo quando saranno trascorsi almeno 50 anni dall’ultima sepoltura nella Tomba. Quindi se Lei sarà l’ultima persona ad esservi tumulata (anche nella forma di ceneri); occorre considerare che la cura manutentiva dovrà essere garantita per almeno 50 anni dopo la Sua sepoltura, almeno nella forma più utile ad evitare che possano verificarsi condizioni di rischi per la pubblica incolumità.
Se in questo periodo sarà svolta la cura manutentiva della Tomba privata, il Comune non avrà condizione di poter ricorrere all’art. 63 del DPR 285/1990:
“1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.”
L’elemento “manutentivo” del manufatto Tomba e cioè la “mancata manutenzione”, è generalmente una delle 3 condizioni tipiche ricorrenti nelle concessioni cimiteriali rilasciate (assieme a “accertata vendita tra privati della Tomba” o “costruzione difforme o fuori dai tempi dettati dalla concessione”) che prevedono l’indizione della “Decadenza” della concessione” stessa con incameramento della stessa da parte del Comune.
Come provvedere a far svolgere la manutenzione e cura della Tomba
Il Comune, essendo un erogatore di Pubblico Servizio, non può assumersi l’onere della manutenzione di Tomba privata, anche dietro un lascito per la copertura economica delle spese, in quanto non è preventivabile l’esatta necessità di manutenzioni necessarie, quindi la somma risulterebbe sempre inadeguata rispetto le esigenze che potrebbero insorgere.
A) Mediante nomina di un erede
Soluzione praticabile sarebbe dare incarico, tramite stipula di atto privato, a persona di fiducia, ma meglio ancora sarebbe la soluzione di nomina di un Erede.
L’Erede, da nominare con atto notarile testamentario che dovrà essere comunicato agli Uffici cimiteriali comunali, assumerebbe ruolo ed oneri del conduttore della parte “patrimoniale” della Concessione (cioè il manufatto edilizio). L’erede deve essere ovviamente d’accordo nell’accettare l’eredità.
Se la famiglia risulta estinta con l’ultima sepoltura, l’Erede potrà disporre dell’uso dei loculi eventualmente rimasti vuoti, senza poter estumulare le salme già tumulate, per le quale estumulazione dovrebbe esservi l’assenso delle persone più vicine affettivamente ai defunti fra i familiari, che con l’estinzione della famiglia non ci sono più; la tomba di famiglia passa a tomba ereditaria e l’erede diventa il concessionario con le limitazioni sopra descritte.
B) Mediante nomina di un benemerito
Nel caso in cui il Comune si rendesse disponibile ai sensi del Regolamento comunale vigente, si potrebbe nominare le persona incaricata della manutenzione della tomba come “Benemerito” ai sensi del DPR 285/1990 art. 93 comma2:
… “Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.” …
Questa opportunità, se accolta e ratificata dal Comune, consentirebbe la sepoltura del solo Benemerito nominato e quindi nessuno della di Lui famiglia. Ovviamente occorre che l’attuale Concessionario o Avente titolo, in vita, indicasse esattamente il loculo o lo spazio a Questi dedicato, ammesso che ci fossero loculi disponibili. Il benemerito subentra come figura di riferimento per il Comune per la manutenzione della tomba.
C) Mediante adesione ad una Associazione, confraternita, Misericordia, o simili
Nomina e delega ufficiale, con atto notarile, ad una Associazione (es. congregazione religiosa, parrocchia, istituto, ecc.) che dietro adeguato lascito economico si impegni a garantire lo svolgimento delle incombenze manutentive. In questo caso occorre essere realisti: nulla è garantito e cioè una congregazione ed anche una parrocchia potrebbero essere sciolte, si perderanno in tale modo le condizioni per garantire il compimento dell’impegno che era stato affidato.
2) Concessione a durata limitata
Consideriamo il caso di concessione a tempo determinato, quindi durata massima 99 anni. Secondo DPR 285/1990 art. 92 comma 1 “salvo rinnovo”.
Nomina di Erede che dovrà curare la tenuta della Tomba (apertura, chiusura, disponibilità ad eventuali sopralluoghi del Comune e/o ASL, manutenzione ordinaria e straordinaria).
L’Erede condurrà la Tomba fino alla scadenza, es.99 anni dalla firma della concessione.
Al termine la Concessione andrà in scadenza, il Comune sarà titolato a estinguere la concessione, estumulare tutti i defunti sepolti nella tomba.
L’Erede potrebbe ereditare la Tomba a pochi anni dello scadere della concessione. Oggi l’attuale concessionario (o avente titolo) può chiedere al Comune, sulla scorta della prossima scadenza della concessione (max 19 anni o meno) di poter ottenere l’autorizzazione di “rinnovo” o della “proroga” della concessione.
Il rinnovo prevede di ottenere una ridefinizione temporale di max altri 99 anni, questa evenienza sarebbe da incrociare con la nomina di “benemerito” con l’erede per ottenere una condizione di “garanzia” di cura della tomba nel lungo periodo.
La proroga prevede di ottenere un numero di anni sufficiente a far permanere l’ultimo defunto della famiglia almeno 20 anni (come da disposto del DPR 254/2003 che prevede come tempo di permanenza di defunto tumulato: 20 anni). In questo caso sarebbe conveniente che il Comune consentisse la proroga di 20 anni della data di scadenza della concessione originaria, anche in considerazione della difficoltà di movimentare una spoglia mortale che ancora viene classificata cadavere (tumulazione inferiore a 20 anni) e non resto mortale. L’Erede avrebbe un tempo più realistico per poter garantire la cura manutentiva della Tomba. La sua nomina a Benemerito potrebbe sempre essere prevista ma con la condizione che la sua sepoltura potrà avvenire solo come Urna cineraria; difatti tale condizione non andrebbe a condizionare l’accettazione della proroga da parte del Comune in quanto allo scadere del secondo termine concessorio il Comune non avrebbe problemi ad effettuare le estumulazioni nella Tomba.
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