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Amministratore di sostegno e titolarità concessione
Ho da sottoporre 2 casi.
1° caso concessione tomba di famiglia, il rinnovo di tale concessione è stato fatto dall’amministratore di sostegno. di chi è ora la tomba?
2° caso: rinnovo concessione tomba di famiglia sottoscritta da amministratore di sostegno, senza il deposito dell’autorizzazione del Tribunale: contratto corretto?
Comune di Covo (BG)
Mentre era in vita la fondatrice del sepolcro ha rinnovato la concessione con una procedura prevista dalla legge tramite un amministratore di sostegno e quindi è valida.
La tombe viene fondata “sibi familiaeque suae”, ovvero per il fondatore e i suoi familiari, e se il regolamento di polizia mortuaria non prescrive diversamente, per familiari si intendono coniuge e discendenti e relativi coniugi/conviventi more uxorio (1)
La defunta non ha discendenti, per cui la famiglia può classificarsi come estinta.
La concessione non si eredita, rimane la stessa, ovvero equivale ad un contratto firmato fra il concessionario originario e il Comune. Subentrano come titolari, per le tombe di famiglia costruite dal privato, gli eredi patrimoniali. Opportuno codificare l’operazione di subentro nel regolamento.
In ogni caso l’oggetto tomba è ereditabile, e con l’eredità l’interessato riceve solo l’onere della manutenzione, a meno che, come in questo caso, la famiglia non sia estinta, nel qual caso ha diritto di sepoltura, lui e suoi familiari, sepoltura che avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi titolo, fino a capienza.
Per movimentare un defunto, a qualsiasi grado di avanzamento sia il processo di decadimento del corpo, serve l’assenso della persona affettivamente più vicina al defunto, ma in caso di famiglia estinta non ci sono altri familiari, per cui in caso di tombe ereditarie non si possono movimentare resti di sepolti precedenti, e gli eredi possono solo occupare loculi liberi.
(1) Corte di Cassazione, Sez. II Civ., 27 settembre 2012, n. 16430 : … “” Per orientamento costante di questa corte, in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.”
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