Rinnovo concessione in caso di concessione irreperibile
In data 13/04/1913 la Sig.ra E.P. ha acquistato una tomba presso il nostro cimitero. Non abbiamo a disposizione il contratto di quell’epoca ma solo il mandato di esigenza con il quale è stato disposto l’acquisto della suddetta tomba.
Essendo trascorsi più di 99 anni, gli eredi sono intenzionati a chiedere il rinnovo della concessione secondo quanto previsto nel nostro Regolamento.
Volevo sapere, visto che molti eredi della tomba non si conoscono, nel momento in cui riceviamo l’istanza, se la ricerca degli stesse compete a noi, oppure la domanda deve pervenire già completa di tutti gli eredi aventi diritto sulla tomba. Il nostro Regolamento prevede che il costo del rinnovo debba essere fatto secondo le tariffe attuali.
Seconda cosa. Le salme che vi si trovano all’interno, spetterà ai nuovi concessionari provvedere alla riduzioni?
Terza cosa. Il rinnovo della concessione cimiteriale può essere fatto con determinazione dirigenziale?
Come comportarsi visto che il contratto originario non esiste, ma solo il mandato di esigenza?
Comune di Tivoli (RM)
CONSIDERAZIONI
Le tombe private, se non diversamente previsto, sono considerate tombe di famiglia (1).
Nelle tombe di famiglia possono essere sepolti solo i familiari del fondatore (6) (e i benemeriti, che qui non consideriamo) fino all’estinzione della famiglia
I familiari del fondatore o sono previsti nel regolamento di PM o si va per giurisprudenza (2).
Gli eventuali eredi patrimoniali, come tali, possono seppellirsi nella tomba, solo dopo l’estinzione della famiglia e solo nei loculi rimasti liberi, non potendo movimentare i resti sepolti (3). Nel caso di concessioni perpetue nessun resto può essere estumulato (4)
Se la tomba è stata costruita dal Comune non esistono eredi. Se la tomba è stata costruita dal privato, non c’è stato nessun acquisto, ma è solo stata emesso un permesso di costruzione su suolo demaniale di un fabbricato di proprietà privata temporanea (es. 99 anni), con obbligo di restituzione al Comune al termine del periodo, salvo rinnovo, o perpetua.
La concessione, per la parte diritto di sepoltura, è personale e non si eredita e deriva dal fatto di essere familiare del fondatore; il fabbricato si può ereditare, a patto che risulti da un atto di successione. Con la proprietà pro tempore gli eredi come tali hanno solo l’obbligo della manutenzione e del mantenimento del decoro della tomba, nonché la responsabilità nel caso di pericoli alla pubblica incolumità (5) (7), salvo diritto di sepoltura, solo a famiglia estinta, nei loculi rimasti disponibili. Il diritto di sepoltura rimane ai familiari del fondatore fino ad estinzione della famiglia, che possono anche sovrapporsi agli eventuali eredi, ma il loro diritto alla sepoltura deriva dal solo fatto di essere familiari.
In mancanza di documentazione di riferimento, l’obbligo della prova per quanto riguarda la proprietà, spetta al richiedente il subentro, compreso eventuale dichiarazione di famiglia estinta, che la fornisce con atti pubblici, quali un testamento o una ricerca genealogica.
Se la tomba fosse perpetua e precedenti regolamenti comunali lo avessero consentito espressamente, allora si potranno considerare gli eredi come aventi diritto alla sepoltura post estinzione famiglia. Il rinnovo non ha senso su una concessione che deve essere considerata perpetua. In questo caso se la famiglia fosse estinta (e il Comune potrebbe stabilirlo dall’anagrafe) la Tomba è estinta “di fatto” e il Comune provvederà, al termine del compimento di 50 anni dalla ultima tumulazione, alla procedura di decadenza che consentirà di acquisire la proprietà del manufatto e quindi la possibilità di riuso del manufatto o suo abbattimento, ecc.. o successiva riassegnazione con la procedura che si riterrà più opportuna, quale l’asta al maggior offerente o l’offerta economicamente più vantaggiosa.
SINTESI
La situazione più probabile è che si tratti di tomba perpetua, nel qual caso non ha senso il rinnovo, ma non si possono estumulare i sepolti neppure per cremarli e quindi si possono solo riutilizzare i loculi vuoti da parte dei familiari del fondatore, non dagli eredi, almeno fino all’estinzione della famiglia. Gli aventi titolo devono dimostrarlo.
Può essere interessante interpretare la mancanza di dati iniziali riferendoci alla normativa attuale che non permette durate superiori ai 99 anni. E’ possibile il rinnovo della concessione, ma può essere fatto dagli eredi per testamento o discendenti diretti nei casi taciti, purchè dimostrino di averne titolo (es. figli). In questo caso si possono cremare i defunti presenti, immettere le nuove bare, e reintrodurre i sepolti precedenti sotto forma di urne negli stessi loculi, a capienza, sempre che non sia vietato dal regolamento. Operazioni da fare a cura e spese del concessionario. Nel caso di manufatto costruito dal Comune, o qualora la tomba rientrata nella disponibilità del Comune andasse all’asta, va fatto pagare il valore dell’immobile, oltre alla concessione.
Se si tratta di “vero rinnovo di concessione rilasciata a tempo determinato” essendo condizione prevista dal regolamento basta un percorso di procedimento previsto dal responsabile dei servizi cimiteriali e tempi e modalità saranno esplicitati mentre i costi per il cittadino saranno quelli previsti dalle vigenti tariffe cimiteriali (rinnovo concessione, eventuali tariffe per le ricerche d’archivio e/o anagrafiche, ecc.). La Determinazione dirigenziale non ha motivo se le tariffe vigenti ricomprendono la casistica del “rinnovo concessione”.
Se non si presentano aventi titolo o non dimostrano adeguata dimostrazione di esserlo,la tomba ritorna nella disponibilità del Comune, che dopo adeguata procedura di tomba abbandonata (o anche di semplice fine concessione) (7) potrà riassegnarla, previo svuotamento il cui importo sarà largamente coperto dalla riassegnazione, con variazioni in uscita (spese di svuotamento) ed in entrata (nuova riassegnazione).
NOTE
(1) Si fa notare che il Vs. regolamento vigente all’art. 53 comma 9, specifica che le Tombe private sono Tombe gentilizie o familiari, quindi il sepolcro ereditario non è contemplato.
(2) La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, (…) “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi. (…).
(3) Per giurisprudenza consolidata il diritto di collocazione di un defunto spetta alla persona affettivamente più vicina al defunto, coniuge per primo, poi i parenti in ordine di grado. Nel caso di famiglia estinta questi non ci sono e quindi non si possono movimentare i resti.
(4) Art. 86 c.1 del DPR 285/90
(5) Art. 63 c.1 del DPR 285/90
(6) Art. 93 c.1 del DPR 285/90
(7) Eredi: la loro eventuale latenza alla pronta e tempestiva manutenzione e interventi atti a mantenere anche il decoro del manufatto potranno essere condizione per attivare da parte del comune la condizione dell’art. 63 del DPR 285/1990 ovvero Vs. art. 65 comma 1.3) del vigente Regolamento, di pronuncia di abbandono di sepolcro e quindi della sua decadenza.
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