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Ipotesi di introduzione di resti mummificati in loculo
SICCOME SONO NUOVO IN AMBITO CIMITERILE MI E’ SORTO UN DUBBIO.
DOPO ANNI 21 PROCEDO CON ESUMAZIONE ORDINARIA, LA SALMA ESCE MUMMIFICATA .
SE MESSA IN APPOSITO CASSETTO DI ZINCO POSSO INSERIRLA IN UN LOCULO DOVE E’ PRESENTE GIA’ UN’ALTRA SALMA ?
Service Castel Volturno srl
Il DPR 254/2003 Art.3 comma 1 lettera b) stabilisce che dopo 10 anni di sepoltura in terra e dopo 20 anni di inumazione in loculo un cadavere viene riclassificato resto mortale che può presentarsi in due fattispecie:
– Comletamente mineralizzato, ovvero solo ossa, e in questo caso la dizione più corretta è resto osseo
– Non completamente mineralizzato e in questo caso la dizione più corretta è resto mortale
Il Resto mortale si presenta in diverse forme: a volte si è in presenza di resti “saponificati” altre volte di resti “corificati” o “mummificati”.
Quando si usa il termine “mummificato”?
Quando siamo in presenza di un Resto mortale che attraverso il processo naturale putrefattivo ha ricevuto condizioni tali che hanno permesso una rapida disidratazione dei tessuti e parti molli, i quali rimangono “fissati” sulla sottostante struttura ossea. Il Resto mortale mummificato ha un colore brunastro, pelle corificata e si nota è che i tratti del defunto in genere rimangono sufficientemente conservati.
Quindi se il Resto mortale indecomposto proviene dalla esumazione a scadenza di una sepoltura in terra il responsabile del Cimitero può prospettare al coniuge o ai parenti del Defunto aventi titolo due soluzioni:
a) la re-inumazione in terra, in campo idoneo quindi con caratteristiche corrette per la decomposizione del cadavere in ulteriori 5 anni, e questa operazione sarà ad onere del Comune visto che risulta evidente la inadeguatezza del terreno a svolgere la mineralizzazione dei resti in 10 anni. La verifica che il terreno sia adatto alla mineralizzazione (in pratica: permetta la percolazione ovvero non sia argilloso) e che la falda disti almeno 50 cm dal fondo cassa inumata è uno dei compiti principali del Comune, che deve inoltre provvedere al ricambio del terreno nel caso questo, per l’accumulo negli anni dei liquidi di putrefazione o condizioni quali presenza di lenti d’acqua dovute a difficoltà di deflusso, perda le sue capacità di mineralizzazione.
b) la cremazione che però dovrà essere condivisa da tutti i parenti diretti di pari grado del defunto ai sensi del DPR 285/1990 e ad onere dei richiedenti.
L’ipotesi di ridurre i resti mortali corificati in una cassetta da 55 x 26 x 24 cm oltre che ad essere vietata è praticamente impossibile; cosa vorrebbe fare, segare la mummia a fette?
Se nel regolamento di polizia mortuaria comunale è permessa l’introduzione in loculi di “cassette resti ossei” (non “resti mortali”) o urne cinerarie, per queste si può fare, eventualmente pagando una tariffa, non certo per un contenitore di resti mortali indecomposti. Questa possibilità (non diritto od obbligo) deriva dal fatto che i resti ossei e le ceneri sono igienicamente inerti e il DPR 285/90 prescrive che in un loculo vi possa essere collocato un solo feretro, ovvero un solo contenitore di materiale organico putrescibile in doppia cassa in legno e zinco.
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