Trasporto salma in luogo diverso da quanto prevede la normativa
Sul territorio (Lombardia) si verifica frequentemente che la salma del defunto venga tenuta in osservazione presso una sala contigua alla casa parrocchiale, classificata urbanisticamente come pertinenza della casa del parroco. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 – Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 – (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) “1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:
a) l’abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l’ATS territorialmente competente ne abbia certificato l’inidoneità;
b) la casa funeraria;
c) la camera mortuaria collocata all’interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
d) l’obitorio o il deposito di osservazione del comune.
2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l’abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.
3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l’utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.
E’ stato altresì chiarito, tramite FAQ, che edifici esistenti, quali ad esempio piccole chiese sconsacrate o sale afferenti alle chiese parrocchiali, NON possono essere adibiti a case funerarie.
Visto il perdurare del fenomeno, nonostante il comune abbia già provveduto ad informare sia le imprese di pompe funebri che il parroco della illegittimità della loro condotta si chiede:
1. qual è la sanzione applicabile e a quale soggetto vada applicata (il parroco “ospitante”, l’impresa di pompe funebri o la famiglia del defunto?)
2. come deve comportarsi l’ufficiale di stato civile che riceve la documentazione relativa al trasporto salma qualora la documentazione evidenzi che il trasporto è effettuato presso un luogo non consentito?
Comune di Capriate Sasn Gervasio (BG)
Premessa: le spoglie mortali sono classificate salma fino a che il medico necroscopo non ne abbia certificato la morte; poi diventano cadavere per poi essere classificate resti mortali o ossei dopo 20 anni di tumulazione o 10 anni di inumazione.
L’autorizzazione al trasporto della salma di un defunto verso il deposito di osservazione nel caso l’osservazione non possa essere fatta sul luogo di morte (es.: abitazione insalubre o comunque situazioni di inadeguatezza) è data dal medico curante che rilascia la dichiarazione di morte, salvo i casi di morte su suolo pubblico.
Il trasporto può essere fatto verso locali definiti come possibili depositi di osservazione, fra cui non compare certo una sala parrocchiale.
Quindi
A) o Il medico curante (o direttore sanitario…) ha autorizzato il trasporto verso una destinazione non coerente
B) o ha autorizzato il trasporto verso una destinazione coerente (es. deposito di osservazione presso ASL) e invece il trasportatore ha portato il feretro in altro luogo non previsto
Nel caso A) il colpevole è il medico curante
Nel caso B) il colpevole e’ l’impresa di onoranze funebri
Nel caso A) si puo’ segnalare la cosa all’Ordine dei medici per provvedimenti disciplinari
Nel caso B) si può diffidare l’impresa di onoranze funebri che se dovessero ripetersi situazioni simili le verrà inibito l’autorizzazione al trasporto funebre nell’ambito del Comune.
In entrambi i casi con i riferimenti normativi relativi (’art. 11 del Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022, n. 4)
Si consiglia di mandare una circolare a medici e imprese funebri avvertendo della irregolarità e chiedendo un aggiustamento, in entrambi i casi con i riferimenti normativi relativi (’art. 11 del Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022, n. 4) : in caso contrario si procedrà con i: “Nel caso”.
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