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Compravendita di sepolture private
La sentenza del consiglio di stato del 5 luglio 2021 n. 5333, sta mandando in confusione tutto il nostro ufficio.
Diversi proprietari di cappelle stanno proponendo ad altri soggetti la vendita della cappella gentilizia, o per intero, oppure per porzioni. Cosa ne pensate in merito?
Comune di Parete (CE)
Il Comune di Napoli ha sbagliato nel giustificare la decadenza con riferimento a leggi sul patrimonio pubblico, e quindi la Cassazione ha detto che con queste giustificazioni non si può fare una procedura di decadenza: le tombe di famiglia sono private, la concessione non si può vendere ma solo retrocedere al Comune.
La concessione è un contratto fra le parti, non modificabile unilateralmente, ovvero un erede di tomba di famiglia non può intestare il contratto ad un terzo senza l’assenso del Comune.
Tanto è vero che il subentro deve essere normato nel regolamento di polizia mortuaria comunale, altrimenti il Comune deve individuare i responsabili della manutenzione e della restituzione del manufatto a scadenza fra gli eredi del manufatto; quanto a chi vi si può seppellire, valgono le condizioni previste nella concessione, fondatore e familiari, per cui anche se un terzo potesse “comperare” il manufatto o subentrare nella concessione, se non è familiare non può farsi seppellire nella tomba.
Il riferimento normativo corretto è all’art. 92 c4 del DPR 285790:
Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Qui bisogna capire se il Comune è favorevole o no a queste compravendite: il Comune di Firenze ha trovato un escamotage per liberarsi delle tombe perpetue e trasformarle in 99ennali e non dover fare le gare di riassegnazione delle tombe decadute mettendo nel regolamento una procedura visibile nel quesito Retrocessione di tomba di famiglia – Firenze.
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