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Agenzie funebri e gestione servizi cimiteriali
Vi contatto dalla regione Lazio. Il comune ha indetto una gara pubblica per la realizzazione e gestione di due chioschi atti alla vendita di fiori antistante il cimitero comunale. La presente gara oltre che alla realizzazione dei chioschi comprende anche un’offerta economica, apertura e chiusura del cimitero oltre alla pulizia settimanale. ad aggiudicarsi la gara sono due imprese funebri, posso secondo vuoi svolgere queste mansioni secondo la legge ?
Professionista tecnico
Il Comune ha indetto una gara per la concessione di vendita di fiori in due chiostri purchè il concessionario li costruisca a spese sue, apra e chiuda i cimiteri e faccia le pulizie nei cimiteri per il periodo di durata della stessa.
Si tratta di:
– Una costruzione di chiostri, che può essere realizzata da una impresa edile
– Un servizio di pulizie, che può essere realizzato da una impresa di pulizie
– L’apertura e chiusura cancelli che rientra nella custodia cimiteriale, compito d’istituto del Comune che può esternalizzarla ma non ad una impresa funebre per incompatibilità.
Per partecipare alla gara pubblica l’associazione di imprese deve dimostrare di essere in grado di svolgere i lavori servizi richiesti e di applicare i contratti collettivi diversi richiesti (D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici).
– Per i lavori bisogna essere iscritti in CCIAA come impresa edile; se i lavori superano i 150.000 euro essere anche classificati SOA (DPR 207/2010 art. 90).
– Per le pulizie essere iscritti come impresa di servizi di pulizia.
– Per la custodia cimiteriale non necessita nessuna iscrizione particolare, è una funzione fondamentale di un Comune (DPR 285/90 artt. 51 e 52 ) che può espletarla esternalizzandola, ricadente nei servizi sociali, ma per orientamento costante dell’autorità per la vigilanza sulla concorrenza, non può essere svolta da una impresa funebre (1) o da una impresa controllata da una impresa funebre.
Una impresa funebre è una impresa commerciale, settore assolutamente diverso da quello delle costruzioni e dai servizi.
Nulla vieta che una impresa funebre possa anche iscriversi come pluriimpresa edil- pulizie – funebre, a patto che abbia personale diverso per i tre contratti di lavoro da applicare, e sia rispondente alle specifiche contenute nel bando sulla capacità di eseguire i lavori – servizi richiesti, con adeguata dimostrazione, il che sembra un operazione quasi impossibile; preferibile una associazione anche temporanea di imprese indipendenti e non controllate, ma in questo caso non necessita la componente funebre.
La chiusura dei cancelli si può fare anche con l’installazione di cancelli automatici, lasciando la gestione degli stessi al comune e trasformando la gestione cancelli in una costruzione di cancelli, possibile come per esempio anche quella dei loculi. Solo in questo caso la impresa settori edile / di pulizie potrebbe partecipare alla gara pur con una (non necessaria) componente funebre.
Il Comune ha l’obbligo di indire una gara con criteri adeguati e verificare se i partecipanti ad una gara ad evidenza pubblica hanno sufficienti requisiti per parteciparvi; si consiglia al Comune di agire in autotutela annullando eventuali dichiarazioni di vincitore in quanto a quel che sembra non aveva requisiti adatti a partecipare.
(1) A questo proposito si riporta un passo da un deliberato della Corte Costituzionale – Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, contro la Regione Veneto (Sentenza 274/2012):
Regime di incompatibilita’ (stabilito dall’articolo 5, comma 4, della stessa l.r. n 18 del 2010) della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell’attivita’ funebre.
Nel proporre il giudizio di costituzionalità la Corte rileva:
……
l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ha piu’ volte evidenziato (come risulta in particolare dalla segnalazione AS392 del 23 maggio 2007) che la commistione tra lo svolgimento di attivita’ in concorrenza (quale l’attivita’ imprenditoriale di onoranze funebri e l’attivita’ commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero) con attivita’ pubblicistiche (quali la gestione delle camere mortuarie e dei cimiteri) e’ suscettibile di alterare il confronto concorrenziale tra gli operatori ed in particolare di ostacolare la liberta’ di scelta dei consumatori e arrecare loro un rilevante pregiudizio proprio in quelle particolari circostanze in cui prestano scarsa attenzione all’aspetto economico.
……..
Sembra pertanto non accettabile che imprese di Onoranze funebri possano partecipare, tanto più se invitate, a gare anche informali relative ad appalti di servizi cimiteriali come la custodia e gestione dei cimiteri e necroforia, mentre possono partecipare a gare di lavori nei cimiteri, come costruzione di colombari e manutenzione.
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