Custodia cimiteriale e come ottenere risposta ad una istanza
Mi trovo in un piccolo comune montano di una zona spopolata della Toscana ed è da un tempo indefinito che i cancelli del cimitero non vengono chiusi alla fine dell’orario al pubblico indicato all’ingresso. Quindi, il luogo di culto rimane aperto continuativamente H24 (cancelli spalancati con lucchetti inutilizzati agganciati alle asole e senza telecamere di sorveglianza).
Ho provveduto a documentare il fatto con foto e a comunicarlo al 112, poi ho inviato anche una PEC all’Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale del Comune. Ma nulla è cambiato nemmeno a più di un mese dalla segnalazione! I cancelli del cimitero comunale (in una località isolata) continuano a restare spalancati – fuori dagli orari indicati all’ingresso – per tutta la notte.
E nonostante nella PEC abbia anche richiesto di pubblicare sul portale di rete del Comune gli orari, il regolamento, i servizi, le figure responsabili e reperibili, ecc., per contezza e trasparenza dei servizi pubblici alla cittadinanza, non è stato fatto nulla!
A fronte di questa situazione, il sindaco o il funzionario delegato incorrono in delle omissioni/violazioni? E se sì quali?
La custodia del cimitero è affidata alla figura del responsabile del servizio di custodia del cimitero, (art. 52, comma 2 D.P.R. 285/90); può essere ad esempio o un dirigente comunale o un gestore esterno cui sia stata affidata in appalto la gestione del complesso dei servizi cimiteriali (non solo singole parti, tipo la sepoltura o la manutenzione).
In mancanza di delega da parte del Sindaco, il responsabile è il Sindaco.
La custodia prevede che si attuino tutti gli accorgimenti atti ad impedire, nei limiti del possibile, violazioni di tombe, danneggiamenti e furti.
Non chiudere i cancelli fuori dall’orario di visita al cimitero ricade fra le inadempienze, che possono avere come conseguenza il risarcimento dei danni subiti dai privati conseguenti a mancanza di adeguata custodia (art. 2051 Codice Civile) e la corresponsabilità in materia penale nel caso di violazioni di sepolcro o vilipendio delle tombe o di cadavere, artt. 407, 408, 410 411 del Codice Penale.
Si veda anche il quesito “Custodia cimiteriale”
Per quanto riguarda ottenere una risposta, si può inviare una istanza (è il burocratese per richiesta) come segue:
Si chiede di conoscere per quale motivo, in violazione ai doveri di custodia cimiteriale ai sensi dell’art. 52, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il responsabile della custodia cimiteriale non provvede alla chiusura del cimitero fuori dagli orari di visita, e si chiede che questo adempimento di chiusura, oggetto della presente istanza, venga effettuato dall’Amministrazione entro il termine del procedimento innescato da codesta istanza, di 90 giorni come previsto dall’art. 2 della L. 241/90.
Si chiede ai sensi dell’art.8 della legge 241/90, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento relativo alla presente istanza.
Si fa presente che l’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per dare una risposta (art. 16 L. 86/90), trascorsi i quali si procederà a presentare ricorso al TAR o Giudice di pace, come previsto dall’art. 25 comma 4 della L. 241/90
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 lo scrivente richiede una risposta scritta alla presente istanza e segnala fin d’ora che non terrà conto di eventuali risposte telefoniche o verbali.
Si fa notare che l’omessa risposta rappresenta una violazione dei doveri d’ufficio ed è sanzionabile penalmente ai sensi dell’art. 328 del Codice Penale anche con la reclusione.
«Art. 328. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa»
Questo modo di procedere comporta un certo disagio e oneri per il richiedente; probabilmente se si contatta l’opposizione in Consiglio Comunale si ottiene di mettere in difficoltà la maggioranza ed ottenere l’effetto voluto con meno dispendio di energie.
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