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Custodia cimiteriale – irreperibilità della documentazione relativa ad una sepoltura
Dobbiamo trasferire i resti della mamma nel loculo in cui ci sono già quelli del papà. Ma avendoci chiesto i documenti che ne attestano la concessione e non avendo noi tale documento, siamo andati al cimitero (prov.Salerno) ma nei registri esiste il loculo di cui sopra ma non risulta altra informazione. Quindi non possiamo procedere. Quel loculo è utilizzato dagli anni 50/60 dalla famiglia di mia madre. Come possiamo fare per risolvere la questione ed effettuare la necessaria operazione?
Privato
Custodia cimiteriale
Il Cimitero (o meglio gli Uffici Cimiteriali) opera come un magazzino e quindi capitava e capita (anche frequentemente) in vari Comuni italiani di non avere un archivio ordinato.
Per questo, la normativa nazionale (DPR285/1990) già dal 1990 ha modificato la gestione cimiteriale non prevedendo più la figura del Custode del cimitero, ma prevedendo la “Custodia Cimiteriale”, un servizio che coinvolge compiti gestionali più complessi ed articolati di quanto non possa fare un custode tradizionale. (1).
Pertanto se da una parte è plausibile che il concessionario non riesca più a trovare un documento importante come la concessione rilasciata, specie se è deceduto l’intestatario originario, e risultando altrettanto plausibile che la stessa cosa possa accadere al Comune, rimane una differenza: il Comune è comunque il titolare dell’area cimiteriale e l’inadempienza Amministrativa comunale, seppure plausibile, non può essere fatta ricadere sul cittadino.
Ai sensi del DPR 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, art 53 Servizio di custodia cimiteriale) e del DPR 254/2003 (Regolamento disciplina gestione dei rifiuti sanitari, art. 17 Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero), il Comune è il gestore ed il responsabile della tenuta cimiteriale, quindi i funzionari delegati a tale servizio ai sensi del D.lgs 267/2000 nonchè richiamando gli ulteriori artt. 51, 52, 54 e 63 del DPR 285/1990, non hanno condizioni per sottrarsi dalla responsabilità della “tenuta cimiteriale” sia sotto l’aspetto del responsabile del servizio di custodia del cimitero stesso che sull’aspetto amministrativo (e per certi versi giuridico) introdotto dal richiamato DPR 254/2003, figure che in certi comuni (medio/grandi) in genere spetta ad un dirigente unico, qualche volta a due, uno Tecnico (es.: LLPP) e uno Amministrativo (es.: Anagrafe).
Caso specifico
La tenuta del “magazzino cimitero” avviene sia per archivio concessioni, che per archivio defunti, non solo, ma esiste anche l’obbligo della tenuta del Registro cimiteriale che deve registrare chi dove e quando viene sepolto, documenti che ai sensi dell’art. 53 del DPR 285/1990 devono poter essere visionabili in qualsiasi momento da chi ne chiedesse consultazione: quindi come può non risultare almeno un dato su una sepoltura? (2)
Verificate sul registro cimiteriale, nelle date attorno a quella di morte, dove e’ stato sepolto vostro padre. Il Comune ha l’obbligo di tenere aggiornato il registro ed esibirlo a richiesta.
Che oggettivamente il loculo sia occupato da 60 anni dai resti di suo padre e’ un fatto incontrovertibile (vedi data di morte).
Se il regolamento di polizia mortuaria del vostro comune permette la sepoltura di, si suppone, ossa o ceneri, in un loculo occupato da un feretro (importante: verificare prima di tutto), l’operazione si puo’ fare, invocando l’istituto dell’immemoriale, ovvero che una situazione (ovvero la concessione del loculo) si ritiene regolare se a memoria d’uomo e’ sempre stata cosi’.
Oppure, vice versa: dimostri il Comune che la giacenza dei resti di vostro padre e’ irregolare; se non dimostrabile vale per questo loculo quello che vale per tutti gli altri loculi.
In alternativa: o la sepoltura e’ regolare, e valgono per questa quello che vale per tutti gli altri loculi, o e’ irregolare e poiche’ sono passati oltre 25 anni, il loculo e’ diventato proprieta’ dell’occupante o concessionario/erede per usucapione e vale quello che vale per le tombe di famiglia (3).
Potete chiedere una soluzione del problema notificando che in mancanza di risposta soddisfacente avvierete una procedura di usucapione, salvo richiesta di danni morali per non aver potuto svolgere azioni di pietas verso i defunti.
Ad una richiesta scritta il Comune è obbligato a rispondere per iscritto entro i tempi previsti per la procedura, in genere 30 giorni, max 90 giorni, legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 2.
Se chiedete di poter introdurre i resti, la mancanza di risposta equivale ad assenso, (art. 20 L. 241/90), altrimenti devono giustificare la negazione al permesso (art. 3), che in sede giudiziaria può essere fatta valere.
Note
Nota 1 – Se il D.P.R. n. 285/90, pur nella propria post-maturità lessicale rispetto ad altre fonti del diritto, anche di rango superiore, coeve rispetto alla sua stessa emanazione, supera la classica impostazione del custode del cimitero, prendendo in considerazione piuttosto il responsabile del servizio di custodia del camposanto, cioè incentrando l’attenzione sull’aspetto amministrativo, per certi versi giuridico, il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 fa, addirittura, riferimento (Art. 17) alla professione del responsabile del cimitero.
Forse, in numerosi casi, i due profili di responsabili (del servizio di custodia e del cimitero) possono venire, gestionalmente, a coincidere, ma non va esclusa la possibilità, specie negli organigrammi di maggiori dimensioni, che vi sia distinzione, probabilmente con la collocazione del “servizio di custodia” come uno dei “servizi” del cimitero e, conseguentemente, in tale evenienza, con la subordinazione del relativo responsabile al responsabile generale del cimitero, nella sua completezza e pluralità di servizi operanti.
La distinzione, quando organizzativamente presente, non è solo nominalistica e può diventare dirimente, considerando come il responsabile del cimitero sia destinatario dell’incarico di sovrintendenza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento di cui sopra, cioè è titolare della responsabilità legale connessa alla sua applicazione con relativo apparato di diritto punitivo.
Nota 2 – Interessante è il sistema sanzionatorio cui è sottoposto il responsabile del servizio di custodia cimiteriale. Questi se omette le registrazioni di cui all’art. 52 DPR n. 285/1990 è soggetto (art. 107 DPR 285/1990) alle sanzioni del TULLSS (1265/1934) e, in sostanza, all’art. 358 comma 2 TULLSS, ma – altresì – va applicato il Codice disciplinare, dovendo essere avviato (anche, in aggiunta ed a complemento, non essendovi alternatività) il procedimento disciplinare.
Nota 3 – Riferimento: Cassazione, ordinanza 10 gennaio 2019, n. 467 valida per una tomba di famiglia. Da notare che mentre il terreno su cui sorge il manufatto è demaniale e non cedibile, il manufatto è una proprietà cedibile, oggi solo temporanea per un massimo di 99 anni.
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