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Agenzie funebri e celle frigorifere
Una agenzia di Onoranze Funebri, non in possesso di una Casa Funeraria, può utilizzare Celle frigo per conservazione salme post mortem nei propri locali?
Di quali autorizzazioni necessita?
Agenzia funebre
Un Agenzia funebre non può gestire frigoriferi per contenimento di salme non in cassa chiusa. La disposizione Nazionale prevede la Camera mortuaria ed i servizi obitoriali solamente nei Cimiteri e presso gli Ospedali secondo l’organizzazione delle Aziende Sanitarie locali, e l’impiego dei frigoriferi è correlato principalmente alla attività obitoriale e quindi la loro dotazione è richiesta e prevista per tali strutture oggi principalmente presso i nosocomi, originariamente presso i cimiteri (si veda per esteso il DPR 285/1990).
Le problematiche di funzionamento dei cimiteri comportano un altro tipo di celle frigorifere, e cioè quelle celle particolari che consentono di refrigerare una cassa chiusa in attesa di sepoltura (o presso i crematori) oppure per conseguenza di estumulazioni o trasferimenti; può succedere che la quantità di sepolture giornaliere presso i cimiteri più grandi determini un processo operativo che raramente consente di operare il seppellimento subito all’arrivo del feretro in cimitero.
Essendo deputate le sole strutture sanitarie (ed il cimitero è una struttura igienico sanitaria) ad operare con defunti in attesa di deposizione in cassa, osservazione dei cadaveri, tanatoprassi, deposito temporaneo di feretri in attesa di trasporto, cremazione, sepoltura, non e’ previsto dalla legge altra soluzione a meno che non ci siano apposita disposizione da parte delle regioni.
Per questo si rimanda alla consultazione della normativa presso la Regione in cui Lei opera per verificare se non è consentita attività di “camera mortuaria con cassa aperta/cassa chiusa al di fuori della struttura oggi chiamata Casa Funeraria”. Tra le varie normative delle Varie Regioni sotto elencate troverà anche la definizione della Camera Ardente.
Per approfondimenti in materia di Casa Funeraria Vi indirizziamo al sito http://www.casafuneraria.it, un sito ben fatto, dove troverà tanti dettagli e tra questi:
“ La normativa nazionale per le Case Funerarie e le Sale del Commiato è fissata dal DPR del 10 settembre 1990, n. 285 e dal DPR del 14 gennaio 1997, n. 37. Il compito di legiferare in merito ai requisiti strutturali, impiantistici e igienico-sanitari di queste particolari strutture è demandato alle singole realtà regionali. Ad oggi però, non tutte le regioni hanno legiferato o deliberato in merito. …”
E avrà accesso alla lista delle Regioni che hanno legiferato sulla possibilità di dotazione di Casa Funeraria da parte di Ditte private di Pompa funebre.
Attualmente sono diverse le regioni che sono intervenute sulla tematica delle case funerarie (e delle sale del commiato): Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Molise, Campania, Liguria e Basilicata.
L’intera normativa regionale in campo funerario e cimiteriale è disponibile in tuttosuicimiteri.it.
E’ bene sottolineare che le case funerarie debbano di norma possedere specifiche dotazioni tecniche ed impiantistiche tali da poter garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie in particolare a cassa aperta ovvero durante lo svolgimento del periodo di osservazione della salma.
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