Una persona deceduta in incidente stradale viene trasferita su indicazione dell’A.G. presso l’obitorio del cimitero cittadino per lo svolgimento del periodo di osservazione.

Il mattino seguente al decesso l’impresa di onoranze funebri incaricata del funerale chiede che la salma venga trasferita, sempre a cassa aperta, dall’obitorio all’abitazione privata della famiglia del defunto per la prosecuzione del periodo di osservazione e si presenta con un modulo per trasporto di salma prima dell’accertamento di morte (all. 2), rilasciato da un medico diverso da quello intervenuto sul luogo dell’incidente e che nemmeno si è presentato in obitorio per visitare la salma al fine di stabilire se, sotto il profilo igienico sanitario potesse continuare il periodo di osservazione in abitazione.

L’ufficio cimiteriale ha autorizzato il trasporto dall’obitorio all’abitazione avvalendosi di tale allegato 2. Ciò premesso, tenendo conto che l’allegato 2 è il documento necessario per trasferire il defunto a cassa aperta, dal luogo del decesso al luogo in cui viene svolta l’osservazione della salma, si chiede, per il caso di specie, se tale documento possa valere anche per il secondo trasferimento (obitorio-abitazione), oppure se doveva essere emessa autorizzazione al trasporto di salma ex art. 72 c. 1 legge lombarda 33/2009.

E ancora; se la salma non doveva essere spostata dall’obitorio fino alla conclusione del periodo di osservazione delle 24 ore (ex art. 11 c. 1 r.r. lombardo 4/2022).

Comune di Bergamo