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Traslazione di salma senza autorizzazione
Si chiede di sapere quali provvedimenti adottare nel caso in cui uno dei congiunti del defunto ne trasli la salma, dal loculo (accessibile a tutti) alla cappella gentilizia senza autorizzazione comunale e senza il consenso degli altri congiunti.
Comune di Campo di Giove (AQ)
Si suppone che l’urna sia o sia stata custodita in cimitero. Si ribadisce quanto visibile nelle risposte precedenti, ovvero che la decisione sulla collocazione/movimentazione di cadaveri o resti mortali, resti ossei o ceneri spetta in primis al coniuge, con l’avvertenza che il concessionario di ogni tomba di famiglia/loculo deve rendere possibile l’attuazione degli atti di pietas dei congiunti di tutti i defunti presenti nella tomba, per cui nel caso di tomba di famiglia deve o fornire le chiavi della tomba stessa agli interessati o impegnarsi ad aprire ogni qual volta richiesto o lasciare la tomba aperta. Ovviamente deve dire dove si trova questa tomba, cosa che peraltro deve essere conosciuta dall’ufficio comunale che ha dato l’assenso al trasferimento.
Il non aver avvertito il figlio è atto poco corretto per dir poco, ma deve come minimo porvi rimedio come visto sopra.
Si ritiene che se non lo facesse si possa ottenere una ingiunzione dal giudice.
Sugli atti di pietas si veda anche la risposta al quesito: “Traslazione urna cineraria senza autorizzazione della figlia minore “
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LikeDislikePuò il marito trasferire l’urna della moglie senza avvertire il figlio, unico erede?
E’ necessaria una sua autorizzazione per venire a conoscenza del luogo di sepoltura?
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LikeDislikenella electio sepulchri prevale su tutto la volontà del de cuius, se il defunto per disposizione testamentaria o per acta concludentia (esempio ha tassativamente stabilito nell’atto di fondazione del sepolcro la propria sepoltura in quella determinata tomba di cui era concessionario), o anche solo verbalmente, ha eletto un preciso luogo cimiteriale per la propria tumulazione.
Nel silenzio del de cuius si segue il principio di poziorità (potere di scelta + preminenza nella decisione) secondo giurisprudenza consolidata e per estensione dell’art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 che vale per le cremazioni. Trattasi di diritti della persona assoluti, e di natura non patrimoniale.
Prevale sempre lo jus coniugii, cioè il vincolo coniugale, anche sullo jus sanguinis, ovvero il rapporto di consanguineità.
Il coniuge superstite, addirittura anche se in stato di separazione, ha titolo privilegiato per disporre in merito ad eventuale traslazione delle spoglie mortali ad altro sito sepolcrale. In presenza del coniuge superstite e di un suo preciso pronunciamento è irrilevante l’opposizione dei figli.
Il contratto di concessione da chiunque stipulato ha valore, ma riguarda il “noleggio” del loculo, e non il fatto che venga o meno occupato.
Potrebbe succedere il paradosso che il loculo oggetto di concessione stipulata dal figlio rimanga non solo vuoto, ma anche inutilizzabile se la concessione stabilisse che è stata fatta specificatamente per il defunto che la moglie, pur separata, ha fatto traslare.
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LikeDislikeDefunto con Residenza nel comune di morte
Ex moglie separata può traferire salma ad altro comune?
Occorre consenso di tutti figli?
Il contratto del loculo stipulato da un figlio ha valore?
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LikeDislikeRicapitolando: il Figlio decide di trasferire le salme del Padre e della Madre da due loculi in colombario a due loculi della propria Tomba di Famiglia, senza l’assenso della Sorella.
Figlio e Sorella, morti i due Genitori, sono gli attuali intestatari, a pari titolo delle concessioni dei due loculi.
Il Figlio morì pochissimo tempo dopo lo spostamento delle due Salme.
All’epoca egli non operò senza richiedere l’autorizzazione: provvide a presentare una richiesta all’ASL competente della zona, pensando che la presentazione del documento, fosse automaticamente richiesta ed autorizzazione: quindi, pensando di essere a posto, diede corso alle traslazioni.
La Sorella, solo a cose fatte poté prendere atto della traslazione: non avendo aderito all’operazione si rivolse al Comune, richiedendo il ripristino delle originarie sepolture.
Ad oggi non è stata ancora data risoluzione a quanto avvenuto e permane il totale disaccordo.
Allo stato attuale la Sorella non può svolgere atti di “Pietas dei defunti familiari” in quanto l’accesso alla Tomba di Famiglia del Fratello è impedito perchè il sacello è chiuso a chiave.
La “Pietas dei defunti familiari” è “un presunto diritto di proprietà”.
Il Codice Penale al Capo II – Dei Delitti contro la pietà dei Defunti, contempla vari artt., dal 407 (Violazione di sepolcro) al 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) e tali norme sono considerate la “tutela penale del cadavere”.
Inoltre vale la pena richiamare il Codice Civile, il Libro IV, “Delle obbligazioni” – Titolo IX, “Dei fatti illeciti” (artt. dal 2043 al 2059), in particolare si segnala l’art. 2043 “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Di cui all’art. 2058).
Dal punto di vista penale il Figlio si è macchiato di una serie di reati che comportano la reclusione fino a quattro anni, ma poiché è morto, il penale si è estinto con lui.
Dal punto di vista civilistico, visto che la tomba di famiglia è anche chiusa a chiave e la chiave è nella sola disponibilità degli attuali “eredi” o meglio aventi titolo del suddetto Figlio, questi stanno impedendo il ”diritto alla pietas dei parenti defunti” peraltro familiari diretti sorella-figlia creando un danno ingiusto.
A questo punto o gli eredi del figlio rendono disponibile l’accesso alla tomba di famiglia agli altri famigliari, dando le chiavi agli interessati, per la preghera, deposizione di fiori (se autorizzati), accensione di lumini (se autorizzati), la possibilità di richiedere la luce votiva (se autorizzabile ed eseguibile) oltre alle normali visite non condizionate, oppure il Comune diffiderà gli eredi del Figlio al ripristino della originaria (e desiderata dai Defunti Genitori) collocazione di tali salme nei due loculi di originaria sepoltura. In difetto alla prima diffida, si ridiffida e dopo 30 giorni di ulteriore inottemperanza provvederà d’ufficio il Comune al ricollocamento nei loculi originari, ponendo a ruolo tutte le spese che saranno sostenute a riguardo, in capo dunque a tutti gli attuali aventi titolo alla Tomba di Famiglia.
Per evitare in futuro situazioni simili, si consiglia di fare una delibera/determina che obblighi tutti gli aventi diritto a tombe di famiglia di depositare copia delle chiavi nell’ufficio cimiteriale comunale, in modo fra l’altro da poter svolgere quella azione di custodia e gestione che spetta d’istituto al Comune.
Manca del tutto il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale che dovrebbe evitare situazioni imbarazzanti simili. Inoltre, se un privato ha potuto fare quello che ha voluto nel cimitero, manca evidentemente la custodia cimiteriale (che niente ha a che vedere col custode eventuale del cimitero), compito questo di un dirigente, e qualora non identificabile, del sindaco.
Per una trattazione più estesa si veda la risposta completa.
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