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Cimitero Privato – oneri di manutenzione
Sono comproprietario con i miei fratelli e con mia madre di 3 tombe in un Cimitero Privato di Firenze.
Poiché l’amministrazione ha deciso nuove tariffe – abbastanza onerose- per la manutenzione, oltre che delle tombe, anche delle aree comuni del Cimitero vorrei conoscere la normativa che regola i rapporti tra la proprietà del cimitero ed i proprietari delle tombe.
In particolare se noi proprietari siamo tenuti a questi pagamenti ed in che misura.
Privato
Si invita a leggere sull’argomento le Newsletter di ottobre e dicembre 2018 (vedi colonna a dx).
In breve:
A) la manutenzione della tomba di famiglia spetta agli aventi diritto, in genere il fondatore o gli eredi o discendenti diretti del fondatore pro quota. La proprietà dell’oggetto tomba è completamente svincolata dal diritto di sepoltura.
B) nessuno può movimentare un resto mortale, con l’eccezione del Comune se ricorre giusta causa, se non in primis il coniuge/convivente more uxorio e secondariamente i parenti di grado più prossimo (esempio: tutti i figli) all’unanimità. Se qualcun altro aprisse il sepolcro e spostasse il feretro potrebbe incorrere nel reato di violazione di sepolcro (art. 407 Codice penale: Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.).
Cliccando jus sepulchri nel bottone “cerca in forum” o nelle fasce grigie con questa scritta sotto ai quesiti si trovano molte risposte sull’argomento.
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Mia nonna con una scrittura privata non registrata, datata 31 gennaio 1976 e’ stata autorizzata a riposare in un loculo del sepolcro di proprieta della sorella perché “Mi è venuta incontro per le spese di costruzione……….e non deve essere disturbata da nessuno”.La nonna morira’ nel 1985.
Ora gli eredi della sorella vogliono da noi, eredi della nonna, contributo per manutenzione straordinaria del sepolcro.
Come dobbiamo comportarci?
Grazie
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LikeDislikePer un Comune il compito di istituto in campo cimiteriale consiste unicamente nel seppellire in terra per 10 anni i residenti o morti nell’ambito del Comune, per depositarli alla fine di un ciclo di mineralizzazione nell’ossario comune e di accogliere le ceneri e versarle nel cinerario comune. E anche in questo caso, se il terreno è gratis, si devono pagare le operazioni (inumazione, cremazione …).
Qualsiasi altra soluzione, tipo tomba di famiglia, loculo ecc… è fatta a richiesta del singolo cittadino ed assume quasi la specie di una operazione immobiliare.
In questo caso il Comune è obbligato a recuperare almeno tutte le spese di gestione/custodia, costruzione, manutenzione del manufatto e quota parte di spettanza delle spese “condominiali” relative all’area cimiteriale, ecc… (art. 117 D. lgs. n. 267 del 2000 T.U. enti locali).
Valgono le condizioni della concessione, ovvero i patti fra le parti. Ovvero: se vuoi più di quanto è il minimo che deve garantire il Comune, lo devi pagare, tutto.
Se vale per il Comune, tanto più vale nel caso di un cimitero privato; in entrambi i casi valgono i patti fra le parti, in particolare l’insieme delle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria (per il cimitero comunale o privato), e nel tariffario e quanto stabilito nella concessione.
Pertanto la richiesta dei gestori è corretta, a meno che nel regolamento o nella concessione rilasciata non fossero previste clausole in contrasto.
Nel caso specifico, vale la pena di verificare se l’adeguamento del canone di manutenzione (o la facoltà di stabilire nuovi prezzi) da parte del gestore dopo la firma della concessione sia previsto nei suddetti documenti o che ci sia un giustificativo tipo adeguamento ISTAT.
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