Tombe perpetue in sepolture di Associazione o Confraternita
In un paese sono state costruite tre cappelle coi soldi e col contributo dei soci di quella che al tempo era una società di mutuo soccorso.
Premetto che nel regolamento e nello statuto non si parla delle cappelle del cimitero perché la società venne costituita per altri fini nel 1903, le cappelle invece sono state costruite a partire dal 1932 e prima del 1952 dai soci che successivamente sono subentrati anche per questo nuovo scopo.
Dopo il 1952 questo paese diventa comune e nei suoi uffici non ha nulla riguardo la concessione, questa nemmeno si trova negli uffici dell’originario comune di appartenenza.
A memoria degli anziani, alcuni ancora viventi, i defunti ivi tumulati non dovevano essere spostati mai, poiché la concessione era di tipo perpetua.
Secondo il regolamento comunale poi, le concessioni cimiteriali di aree, poste in essere prima dell’entrata in vigore del DPR 803/1975, con data di stipula precedente al 09/02/1976 mantengono il carattere perpetuo.
Sempre secondo lo stesso regolamento, per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’ “immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.
Negli anni la disponibilità di loculi in queste tre cappelle è stata esaurita. Stante i considerevoli flussi migratori non sono state costruite altre cappelle.
La società di mutuo soccorso poi, per decenni, non ha svolto più nessuna delle attività di mutua assistenza come previsto dal suo originario statuto, si è limitata a tenere i registri delle assegnazioni dei loculi e qualche documento sulle cappelle.
In alcuni casi sono emersi delle ricevute che attestano il pagamento di fitti, per dieci anni, relativi ai loculi delle cappelle. Ricevute riferibili agli anni sessanta per delle salme che ad oggi sono sempre rimaste dov’erano senza nessun pagamento ulteriore.
Pagamenti per 21.000 lire nel 1964, 22.000 lire nel 1965 ecc.
Sempre il regolamento comunale del 2016, ma anche le normative nazionali, prevedono la decadenza della concessione se questa è oggetto di lucro o speculazione e nel caso degli affitti è evidente.
Detto questo, una compagine di pochi cittadini, tra quei pochi rimasti nel paese, nel 2018 circa, ha pensato bene, Motu Proprio, senza avvisare e senza il consenso dei parenti delle salme tumulate nelle tre cappelle, di cambiare il regolamento e lo statuto, di eliminare la parola perpetuo e ogni riferimento a concessioni perpetue e di limitare l’uso dei loculi a 50 anni, col nuovo regolamento.
Poi non contenta, ha affisso degli avvisi all’ingresso delle cappelle coi quali intima i parenti a procedere alla estumulazione delle salme, pena l’estumulazione d’ufficio effettuata da questi nuovi soci della società attuale ed il successivo addebito delle spese.
C’è qualcosa di illegale nella condotta di questi nuovi soci della nuova società di mutuo soccorso?
A me risulta che non possono procedere senza il consenso dei parenti, ma alcuni di questi, specie gli anziani, pur di evitare l’intervento coattivo hanno ceduto alle pretese ed hanno firmato la domanda di estumulazione. Non vale per le salme la concessione perpetua fino ad ultimazione del sepolcro? Se negli anni non ci sono state pretese da nessuno, possono ora questi nuovi soci, autoproclamatisi tali, cambiando motu proprio statuto, regolamento impossessarsi di tre cappelle con oltre 160 loculi ed ossari che NON hanno costruito loro, coi loro soldi?
Privato
In questa complessa situazione, il punto essenziale è che uno statuto di una associazione/confraternita/società che abbia avuto la concessione di costruire su suolo demaniale (cimitero) deve avere un regolamento/statuto che per quanto riguarda la concessione cimiteriale (che fra la società e il Comune è unica complessivamente) e i diritti/doveri dei soci sia approvato dal Comune, e ogni variazione dello stesso deve essere approvata preventivamente dall’Amministrazione comunale, altrimenti non ha alcun valore.
Nel caso di mancata approvazione rimangono valide le condizioni pregresse, concessioni perpetue e conseguente non estumulabilità dei defunti.
All’interno della Società i rapporti fra i soci sono regolati da uno statuto o regolamento che può prevedere anche pagamenti alla Società, ma basta che sia stato approvato dal Comune preventivamente.
Eventuali iniziative statutarie possono essere intraprese dai legali rappresentanti della Società, sentiti i soci; in genere si vota.
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