Traslazione di resti – autorizzazioni nel caso di un sacerdote
Nel 1891 morì in Casarano (LE) l’arciprete, originario di altro comune, che rimase in carica in questa comunità per oltre 50 anni. Egli, durante il suo esercizio, compì azioni degne di benemerenza, tant’è che sulla sua tomba, subito dopo la sua morte, fu installato un cippo funerario in pietra con un lusinghiero epitaffio. Trascorsi i prescritti 10 anni dall’inumazione, fu esumato e tumulato (intorno al 1900) in una cappella privata sottoposta (oggi angusta) e appartenente all’epoca ad altro sacerdote senza che ci fosse fra i due religiosi vincolo di parentela o affinità ma solo per mera ospitalità; nella stessa cappella, oggi appartenente ad altri soggetti, fu depositato e custodito il cippo suddetto, smontato in più parti. Alcuni cittadini, venuti a conoscenza dell’ancora esistente sepoltura dell’arciprete e del cippo funerario, hanno chiesto ed ottenuto dagli aventi titolo sulla citata cappella, l’atto di assenso all’eventuale traslazione dei resti del compianto arciprete ed il cippo funerario per la sistemazione, sempre all’interno del cimitero, in un luogo centrale e più idoneo ad un personaggio che è stato rilevante nella storia cittadina. Di tutto ciò sono stati informati anche i familiari del defunto sull’iniziativa. Giorni addietro, si è costituito un ristretto comitato con lo scopo di procedere a quanto opportuno per il raggiungimento dello scopo sopra illustrato e si è avanzata formale richiesta al Sindaco tendente ad ottenere l’autorizzazione necessaria. Nelle more si formula un quesito per sapere se è anche necessario ottenere l’assenso da parte dei familiari collaterali del defunto e in caso affermativo sino a quale grado di parentela. Si chiede, altresì, se il Sindaco può procedere autonomamente, senza altri assensi oltre quello dei titolari della cappella, ad autorizzare la traslazione o con una motivazione basata sul lungo tempo intercorso dalla morte, oppure sul fatto che trattasi di un evento storico per la città, a prescindere dal credo religioso di ognuno.
Comitato pro Don Giorgio Romano
Valgono le considerazioni generali contenute nella risposta al quesito Trasferimenti – autorizzazioni, salvo alcune precisazioni.
Per quanto riguarda gli eredi patrimoniali della tomba del sacerdote ospitante, si possono facilmente identificare, e a loro va chiesto il consenso. I parenti hanno solo il diritto di sepoltura, non hanno competenza sul fabbricato (magari le due figure possono coincidere) e tanto meno sul sacerdote benemerito da traslare.
Bisogna identificare chi sia il fondatore del sepolcro, ovvero chi ha firmato la concessione della tomba del sacerdote ospitante e relativi eredi.
La salma del sacerdote in questione è stata ospitata in qualità di benemerito e il suo trasferimento spetta come decisione alla persona affettivamente più vicina al defunto, consenziente l’erede patrimoniale.
L’operazione libera un posto salma e sgombera dal cippo la cappella, per cui non ci dovrebbe essere contrarietà all’operazione.
Qualche problema riguarda chi ha diritto di chiedere il trasferimento, in quanto, trattandosi di sacerdote, non ci sono coniuge o discendenti.
Non è specificato se siano viventi parenti del sacerdote da traslare; nel caso si dovrebbe individuare la persona affettivamente più vicina allo stesso, che può chiedere il trasferimento, ma in questo caso specifico non credo che qualcuno possa obbiettare se addirittura un comitato di cittadini chiede tale operazione, d’accordo con il Comune, rientrando l’operazione in quelle previste in caso di famedi di cittadini illustri, e in questo caso l’iniziativa è comunale.
Nel caso di richiesta da parte del comitato, sono a suo carico le spese delle operazioni cimiteriali; se agisce il comune per riconoscimento ad un cittadino benemerito, le spese sono a carico del Comune.
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