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Forno crematorio – dove installarlo – Sicilia
L’amministrazione Comunale vorrebbe realizzare, con projet finance, un forno crematorio all’interno del cimitero cittadino.
Considerato che la fascia di rispetto è stata ridotta a metri 50 si chiede se la distanza, dalle abitazioni in prossimità dell’area cimiteriale, può essere sufficiente ( cioè metri 50 ) per la costruzione e la messa in funzione, all’interno del cimitero, di un forno crematorio.
Comune di S. Stefano di Camastra (ME)
La fascia di rispetto non ha rilevanza sulla opportunità di poter installare un forno crematorio nel cimitero comunale.
La fascia di rispetto cimiteriale ha rilevanza invece:
– Urbanistica/edilizia (pone divieto alla edificazione) nelle aree comunque destinate urbanisticamente, per una distanza di legge nazionale di mt 200, riducibile dal Consiglio Comunale fino a 50 mt (oppure 25 mt in casi particolari);
– Di Igiene pubblica visto che la sua introduzione è avvenuta nel 1934 con il Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
Per la localizzazione degli impianti (esclusivamente nell’area cimiteriale) si veda in particolare la Legge Regionale N. 18 del 17/08/2010 (Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri) di cui in nota in calce si allega l’estratto art. 4 – Piano regionale di coordinamento.
Sarà opportuno sia contattare i Comuni siciliani di Delia e Misterbianco che recentemente si sono dotati di impianto crematorio ed informarsi presso il competente assessorato della Regione sugli sviluppi ed applicazioni della normativa emanata.
La ubicazione del crematorio è conseguente alla sua corretta ubicazione nel territorio affinchè risultino irrilevanti i rischi connessi con la ricaduta sull’ambiente e quindi zone abitate, da parte delle emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006) e dalla regolamentazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata.
La pratica della cremazione è in Italia in costante crescita: nel 2021 c’è stata una incidenza percentuale che ha superato il 34%, (fase Covid). Di fatto e comunque, la cremazione è ormai pratica funebre importante in ampie zone d’Italia.
In Sicilia sono oggi presenti nr. 4 impianti crematori: presso Delia (CL), presso Misterbianco (CT), presso Messina (ME) e presso Palermo (PA), su una popolazione di 4,8 milioni di ab.; sembrano oggettivamente pochi, soprattutto in previsione degli sviluppi della richiesta futura. In Lombardia fino a qualche tempo fa i forni crematori si taravano su un bacino di 300.000 – 500.000 abitanti per poter essere ben utilizzati, ma attualmente al Sud le percentuali di cremazioni sono molto inferiori.
Riferimenti normativi
Esistono altre normative riguardo gli impianti di incenerimento e gli impianti di cremazione (a questi assimilabil), tra questi si richiama il Testo Unico dell’Ambiente Dlgs 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni ed anche la Legge 130 del 2001 relativa alla cremazione.
Su tali basi va annoverata, in Sicilia, la Legge Regionale N. 18 del 17/08/2010 (Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri) di cui in nota in calce si allega l’estratto art. 4 – Piano regionale di coordinamento.
Inoltre, occorre precisare che, in periodo “Covid” è stata modificata la norma con LR N. 13 del 25/05/2022 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) in cui, all’art. 12 “Disposizioni varie”, il comma 26 dispone una modifica al comma 3 dell’art. 4 della LR 18/2020, nei seguenti termini: “omissis le parole “non è consentito l’utilizzo di crematori mobili” sono sostituite dalle parole “è possibile, nelle ipotesi di temporanea indisponibilità di impianti crematori fissi, l’utilizzo di crematori mobili all’interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse, che rispondano ai limiti di emissioni gassose nell’aria previste dalla normativa vigente e dl piano di cui al comma 1″”.
Si richiama inoltre la Legge Regionale N. 4 del 03/03/2020 (Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18) in particolare l’art. 2 “Funzioni della Regione” e l’art. 3 “Funzione dei comuni e gestione dei servizi” (di questo si evidenzia il 4° comma).
Dobbiamo dare atto che in Italia non esiste una normativa uniforme che regoli l’installazione degli impianti di cremazione, inoltre le loro emissioni sono paragonabili a quelle prodotte dall’incenerimento di rifiuti.
Ogni regione stabilisce limiti specifici in relazione alla localizzazione dell’impianto e alla tecnologia adottata.
In base al DPR 285/1990, i forni crematori vengono costruiti entro i recinti dei cimiteri e il progetto di costruzione è corredato da una relazione sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell’impianto e sui sistemi di tutela dell’aria.
La legge 130/2001 prevedeva l’emanazione di un provvedimento interministeriale per definire le norme tecniche per la realizzazione degli impianti di cremazione ma tale provvedimento non è mai stato emanato.
. Dobbiamo richiamare proprio in merito al “Quesito” la “Sentenza del Consiglio di Stato N. 00014/2022REG.PROV.COLL. N. 06236/2020 REG.RIC del 03/01/2022).
I forni crematori devono essere muniti di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e la loro gestione rientra nell’ambito delle competenze comunali.
È necessario quindi che i forni crematori abbiano adeguati sistemi di abbattimento dei fumi, che garantiscano un’adeguata efficienza anche in relazione della discontinuità del processo dovuta all’abbassamento delle temperature ad ogni ciclo, per il recupero delle ceneri.
Le emissioni di tali impianti sono regolamentate dall’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e sono soggette alle prescrizioni in materia di emissioni gassose in atmosfera (parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi). In pratica deve essere monitorata a scadenze regolari gli scarichi in atmosfera: questo sempre documentabile a richiesta del Sindaco.
A confermare questo legame con il territorio interferito ci pensa il DPR 285/1990 sul regolamento di polizia mortuaria; l’art. 78 stabilisce che il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione che illustri le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell’impianto e i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia”. In questa direzione anche l’articolo 6 della legge 130/2001 sulla programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori.
Legge Regionale N. 18 del 17/08/2010
ARTICOLO 4 Piano regionale di coordinamento
1. In attuazione dell’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l’individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione.
2. Il Piano prevede un’ubicazione degli impianti crematori capace di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l’utilizzo di crematori mobili.
4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.
5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell’articolo 80
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla realizzazione, all’interno dei recinti cimiteriali, dei ‘giardini della memoria’, aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l’alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.
7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di vista agronomico, per evitare l’insorgenza di inquinamento e l’alterazione dell’equilibrio ecologico del suolo.
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