Cremazione di resti mortali
La concessione del loculo dove è stata tumulata mia madre (decesso minore di 10 anni, concessione trentennale acquistata quando ancora in vita) è scaduta. Era mia intenzione spostare la salma nel loculo di mio nonno (deceduto da più di 30 anni), i cui resti posso ipotizzare dover essere cremati o raccolti per poi essere messi in contenitore ridimensionato per far spazio a mia madre (la concessione loculo di mio nonno è “perenne”, più correttamente 99 anni). Il comune non me lo permette per uno specifico articolo del regolamento di polizia mortuaria.
“E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione”. Posso oppormi in qualsivoglia maniera? Il mio scopo non è evitare di pagare il rinnovo, ma consolidare la gestione dei loculi di famiglia.
Privato
Ai sensi del DPR 254/2003 che modifica il DPR 285/1990, un cadavere diventa resto mortale dopo 10 anni dalla inumazione e 20 anni dalla tumulazione.
I resti mortali possono essere esumati/estumulati e o ricollocati in campo inconsunti per massimo 5 anni e poi versati in ossario comune o collocati in cassetta resti ossei (anche direttamente se già mineralizzati al momento della esumazione/estumulazione) in loculo/ossario, o possono essere cremati, e collocati dentro un urna cineraria in loculo o cinerario.
Un defunto tumulato da 30 anni è un resto mortale, non un cadavere, pertanto il divieto di riduzione, che si riferisce ad un cadavere, è fuori luogo.
La cremazione è sempre ammessa, a meno che il defunto non fosse contrario in vita, anche per i cadaveri, in quanto non si tratta di riduzione (ovvero spezzare o distorcere le ossa per usare una cassa di misura inferiore), ma di una operazione completamente diversa che trasforma le spoglie mortali in ceneri ed è ammessa dalla normativa, e peraltro sta sostituendo sempre più la usuale sepoltura tradizionale.
La disposizione comunale, che fra l’altro riprende la normativa nazionale, non si riferisce al suo caso ma la decisione se far cremare o meno il nonno spetta ai suoi figli/figlie in primis e defunti tutti questi, ai figli dei figli, fra cui lei, all’unanimità fra tutti i pari grado, a meno che il regolamento di polizia mortuaria non conceda la maggioranza.
Il tutto naturalmente a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale non vieti che in un loculo possano essere introdotti anche cassette resti ossei e urne cinerarie, o che nella concessione del loculo di suo nonno non si prescriva che possa esservi sepolto solo lui.
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