Diritto a disporre del cadavere o resto mortale di coniuge da parte di coniuge risposato
Mi è stato comunicato oggi che lo Stato Civile dichiara che nostro padre è “vedovo, coniugato” , per coniugato si intende con la persona con cui si è sposato (dopo un anno e mezzo dalla morte di nostra madre, avvenuta nel 1993), dichiarano che, non essendo divorziato da nostra madre prima del decesso, anche se si è risposato con altra persona praticamente subito dopo la sua morte (dopo tre mesi già conviveva), a lui spetta la decisione per quanto riguarda la cremazione.
Quindi, riassumendo: nel 1993 muore nostra madre, dopo tre mesi dal decesso nostro padre va a convivere con un’altra persona, dopo un anno e mezzo si sposa con questa persona, ma a lui spettano dei diritti che noi figli, invece (che, a differenza di nostro padre, abbiamo anche un legame di sangue con nostra madre), non possiamo avere.
Praticamente, anche se, come avete spiegato anche Voi, risposandosi ha perso la vicinanza affettiva superiore ai figli, a noi figli viene negata ogni decisione.
Se allora vogliamo vederla come viene spiegato dallo stato civile, nostro padre a questo punto risulta bigamo, il che è contro la legge!
Potreste darmi delle delucidazioni al riguardo ed eventualmente indicarmi dove trovare la giurisprudenza al riguardo?
Noi vogliamo onorare nostra madre in questa fase e portarle rispetto, quel rispetto che da parte di “altri” non c’è stato né in vita né in morte.
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Possono disporre delle spoglie mortali le persone affettivamente più vicine al defunto; in primis il coniuge/convivente more uxorio e a seguire i parenti di primo grado (figli e genitori) e poi i parenti di grado superiore.
Al momento della morte il padre era coniuge della madre.
Se il loro padre decide della cremazione della moglie dovrà dichiarare che la moglie in vita non fosse dissenziente (almeno) alla cremazione e cioè:
– aveva espresso desiderio di essere cremata e magari dispersa in natura,
– oppure aveva espresso che non le sarebbe importato nulla a riguardo,
– oppure che sul tema, parlandone in casa o famiglia no aveva mai espresso dissenso relativamente alla cremazione,
– oppure che ha lasciato scritto della sua volontà di essere cremata.
Se i figli hanno avuto sentore da parte della madre che era contraria alla cremazione, lo possono notificare all’ufficiale di stato civile che deve dare l’assenso alla cremazione.
Stante la situazione di allentamento del legame affettivo col padre negli ultimi anni di vita della madre, le due dichiarazioni creerebbero per lo meno imbarazzo alla autorizzazione alla cremazione.
Nel caso non ci fosse stata contrarietà alla cremazione da parte della madre, e si procedesse, i figli possono fare richiesta di affidamento delle ceneri, da custodire in casa o inserire in un loculo/cinerario loro, dimostrando che, vista la situazione, in questo momento sono loro le persone più vicine affettivamente alla defunta.
Se il padre optasse per lo sversamento delle ceneri nel cinerario comune, poichè questa è una opzione residuale rispetto alla collocazione diversamente decisa da un avente diritto, a maggior ragione verrebbero affidate a chi vuole collocarle altrove.
Da tener presente che dovunque vengano collocate le ceneri, deve essere assicurato a chi vuole fare opere di pietas verso il defunto l’accesso in ogni momento.
E’ comunque una situazione incerta.
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