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Dispersione delle ceneri in assenza di regolamento di polizia mortuaria comunale
E’ possibile autorizzare la dispersione di ceneri in assenza di apposito regolamento comunale e riferendosi quindi alla Legge Regionale che la disciplina?
Comune di Azzone (BG)
No. In quanto il Comune deve stabilire, per la propria area giurisdizionale, specifiche modalità amministrative, operative e le tariffe che consentano da parte del cittadino di poter dar seguito alla volontà di “dispersione delle ceneri” richiesta dal defunto.
In Lombardia la dispersione delle ceneri in natura è disciplinata dall’Art. 13 del Regolamento Regionale n.6/2004.
Per la dispersione delle ceneri, in Lombardia la documentazione amministrativa è rinvenibile nel modulo di cui all’allegato 5 Delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005
Cosa si intende per dispersione ceneri?
Esistono 3 possibilità in Italia ed in Lombardia di dispersione:
a) Dispersione in cinerario comune (l’urna è aperta, quindi de-sigillata dal personale comunale preposto e il contenuto disperso o comunque versato informa indistinta nel “manufatto comunale” previsto dal DPR 285/1990 all’art. 80 e cioè il Cinerario Comune;
b) Dispersione in natura, ovviamente in ambito comunale quindi è necessaria una regolamentazione di come essa può avvenire, dove, quando in che modo e da parte di chi, sulla base della modulistica da Lei ricordata;
c) Dispersione in cimitero nel Giardino della Memoria (o Rimembranze) come previsto dalla Legge nazionale 130/2001 e dalla Legge Regionale Lombardia anzi citata.
La dispersione delle ceneri determina l’impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume, ecc.), in aria (es. dal cielo), in terra.
Come si vede per la dispersione delle ceneri in natura è necessaria la predisposizione di una norma comunale, quindi cogente nell’ambito giurisdizionale di quel territorio specifico in cui è chiesto avvenire la dispersione ovvero, in più dei casi, nel luogo in cui il defunto ha chiesto di essere disperso.
Ai sensi del citato R.R. Lombardia n. 6/2004, art. 13, la volontà di sversamento delle ceneri in ambiente esterno rispetto al cimitero deve risultare inequivocabilmente da disposizione scritta del de cuius stesso, dietro autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile che la accorda secondo le modalità volute dal defunto e per l’esecuzione da parte di chi ha titolo ad eseguirla in quanto incaricato a compiere questo “gesto di pietas” da parte del suddetto stesso defunto.
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