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feretro, urne cinerarie e cassette resti ossei in loculo
Una richiedente ci ha chiesto se sia possibile restringere la salma di suo padre deceduto nel 1979 e che attualmente riposa in un loculo, per far spazio alla salma di sua madre che deve essere estumulata da una tomba per ricongiungimento familiare.
Comune di Marino (RM)
Il DPR 285/90 prescrive che in un loculo ci possa stare un solo feretro, ma non vieta che vi possano essere collocate anche urne cinerarie o cassette resti ossei, che sono contenitori di inerti dal punto di vista igienico.
Si può fare sia con diretta introduzione accanto al feretro esistente di un urna cineraria o una cassetta resti ossei, che anche cremando il defunto giacente, introducendo il nuovo feretro e reintroducendo l’urna cineraria con le ceneri del precedente defunto. Per la cremazione devono essere d’accordo tutti i pari titolo di parentela (figli, nel caso).
Il tutto però prevede che sia normato nel regolamento di polizia mortuaria, fra l’altro, per una serie di motivi quali:
– la durata della concessione: il nuovo feretro deve giacere in un loculo almeno 20 anni per passare da cadavere a resto mortale e quindi va adeguato il meccanismo di proroga
– qui non siamo al supermercato prendi 2 e paghi 1; se vengono sepolti due defunti, va adeguata la tariffa, anche prendendo in considerazione la proroga
– va adeguato il testo della concessione
– va stabilito che a scadenza si estumulano sia il feretro che l’urna cineraria
– va normata l’iscrizione sulla lapide
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