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Chi può disporre della collocazione di un defunto
Dopo varie vicissitudini, probabilmente io e mio fratello siamo in condizioni di acquistare un loculo (a nome mio) per nostro padre venuto a mancare da poco, attualmente messo in un ossario comunale per mancanza loculi.
Quando sarà, chi potrà autorizzare la raccolta delle ossa di mio padre? Solo io perché risulterò concessionaria del loculo? O ci vuole autorizzazione anche di mio fratello perché figlio di mio padre? O ci vuole anche autorizzazione della seconda moglie di mio padre (Che non è nostra madre)?.
La collocazione di un defunto, a qualsiasi stadio di mineralizzazione siano le spoglie mortali, spetta alla persona affettivamente più vicina al defunto.
Salvo diversamente previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale, ha diritto alla decisione in primis il coniuge al momento della morte, e in mancanza o in successione, da figli e genitori a maggioranza, e poi dai parenti in ordine di grado di parentela al defunto.
Le eccezioni sono dovute, per giurisprudenza, in caso di:
– disinteresse
– abbandono
– separazione
e simili che dimostrino la mancanza di affetto al defunto al momento della morte.
Con il consenso del/degli aventi titolo anche un terzo può intestarsi una concessione.
Il concessionario è colui che firma la concessione, non colui che la paga.
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