Rimozione cadavere o resto mortale da cappella familiare
Mia sorella mi annuncia che estumulerà dalla cappella familiare i resti di mio marito.
La concessione era intestata a uno zio deceduto nel 2016 e che ha lasciato eredi universali i nipoti (figli di mia sorella). Lei dice che i figli non gradiscono le spoglie di mio marito nella cappella che è ora di loro proprietà e che io, alla morte di mio marito nel 2020 non ho fatto richiesta di sepoltura a tutti gli aventi diritto prima di metterlo in cappella.
Io so che la concessione cimiteriale non rientra nell’asse ereditario e che ha una durata di 90 anni e che va in parti uguali a tutti gli eredi (siamo in 6 nipoti ed è assodato che i miei nipoti non hanno emesso nessuna richiesta, è lei che arzigogola tutto.
Ciò che vorrei sapere è se, assodato che il bene NON è nella disponibilità dei figli di mia sorella benché eredi universali, posso avvalermi della maggioranza a mio favore degli aventi diritto (ossia io e altri 3 cugini) e dare una risposta formale legale alla richiesta di estromissione. Come e cosa posso fare?
Privato
L’eredità nulla ha a che vedere con il diritto di essere sepolto in una tomba di famiglia.
Eredi e aventi diritto possono anche coincidere, ma in veste di eredi hanno solo l’obbligo di:
– fare la manutenzione della tomba
– mantenere la tomba in stato decoroso
– evitare pericoli alla pubblica incolumità
– consegnare la proprietà della tomba al comune alla fine della concessione.
e non hanno voce in capitolo per decidere chi ha o meno diritto di sepoltura; il diritto di sepoltura è personale e dipende solo dal fatto di essere familiare o benemerito.
Prima di tutto bisogna capire se il fratello del fondatore del sepolcro è un familiare.
Chi sono i familiari (da non confondersi coi parenti, di cui sono un sotto insieme) lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria del comune, e in mancanza di questo ed eventuale normativa regionale che lo stabilisca (alcune regioni l’hanno fatto), si va per giurisprudenza (1), che in genere è orientata su coniuge e discendenti diretti e relativi coniugi. Quindi:
a) se il marito è familiare ha diritto alla sepoltura senza chiedere permesso a nessuno. Da chiarire se il suo coniuge o i suoi discendenti rientrino fra i familiari e quindi se hanno o meno diritto di essere sepolti
b) se il marito non è un familiare ed è stato sepolto, non può essere che un benemerito, in quanto la sepoltura di estranei nella tomba comporta violazione dei patti contrattuali e possibile decadenza della concessione
I benemeriti hanno un sepolcro dedicato nella tomba, a differenza degli aventi diritto che occupano i posti salma per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fino a completamento posti.
Il diritto di stabilire la collocazione o movimentazione di un defunto è della persona affettivamente più vicina al defunto, in primis del coniuge/convivente more uxorio e poi dei figli/genitori a maggioranza del 50% +1. Pertanto se il coniuge non è consenziente il feretro non si può spostare. E questo indipendentemente dalle modalità di sepoltura, salvo diritti del Comune in caso di scadenza concessione o decadenza o abbandono o esigenze funzionali, o esigenze dell’Autorità Giudiziaria.
Se qualcuno dovesse aprire il loculo e spostare il feretro senza il suo consenso, considerato anche che si tratta di cadavere (2), può incorrere nelle violazioni previste dal Codice Penale:
– art. 407 Violazione di sepolcro da 1 a 5 anni di reclusione
– art. 410 Vilipendio di cadavere da 1 a 3 anni di reclusione
– art. 411 Sottrazione di cadavere da 2 a 7 anni di reclusione + aggravanti perché fatta in cimitero
Mandi una PEC alla sorella intimandole di non spostare il sepolto in quanto lei non è consenziente e facendole presente le eventuali conseguenze. Meglio se mandata da un legale.
(1) La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, (…) “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi. (…).
(2) un defunto tumulato si considera cadavere entro i 20 anni dalla tumulazione, 10 dalla inumazione, poi resto mortale che è soggetto a minori tutele.
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