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Estumulazione da cappella gentilizia esterna al cimitero: chi autorizza?
Premesso che sia nel Regolamento Nazionale 285 art.101 e art.102 che in quello locale trovo informazioni relative alla costruzione e alla tumulazione, con la presente chiedo a chi compete autorizzare l’estumulazione e il trasporto in altra sede di una salma tumulata in cappella gentilizia esterna al cimitero.
Comune di Adria (RO)
Al Sindaco, al quale compete la materia sanitaria (art. 54 del D.lgs 267/2000).
Il Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990 identifica nel Sindaco colui che autorizza la costruzione di “Cappelle gentilizie” (quelle fuori dal cimitero), autorizza la tumulazione nelle stesse e (art. 104 sempre del DPR 285/1990) vigila sul rispetto della normativa.
In forma traslata anche l’estumulazione è autorizzata dal Sindaco; non è regolamentata in quanto non si tratta di concessione cimiteriale ma possiamo considerare la Cappella gentilizia come piccolo cimitero privato, isolata da una fascia di rispetto di 200 mt tutt’attorno, peraltro di terreni di proprietà del titolare della cappella gentilizia stessa, in cui hanno sepoltura solo gli aventi diritto di quella famiglia e il Sindaco vigila ed autorizza la sepoltura. Tanto più che il resto mortale o il resto osseo, dovrà poi essere trasportato verso una nuova destinazione (crematorio o altro cimitero), quindi si vedano l’art. 84 e gli artt. 22 e seguenti sempre del DPR 285/1990 e la L.R. n. 18/2010 nonchè il Vs. Regolamento comunale.
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