Accoglimento in edicola di non residenti in Comune
Siamo una concessionaria di un cimitero, nell’ambito di un project financing, che prevede l’ampliamento del cimitero esistente e la gestione.
All’interno del progetto di ampliamento sono presenti diverse tipologie di sepolture, nel dettaglio , cappelle gentilizie a 10 posti, edicole a 2 posti, 4 posti, 6 posti, 8 posti, sarcofagi ipogei a 4 posti, e colombari.
Il quesito è duplice:
- il primo riguarda la possibilità di assimilare le edicole a 2/4/6/8 posti a tombe di famiglia, in sostanza equipararle a cappelle gentilizie,
- il secondo riguarda la correttezza sull’interpretazione del regolamento di polizia cimiteriale che di seguito riporto, permettendoci di poter cedere in concessione le edicole e le cappelle a persone non native nel comune, non residenti nel comune, morte fuori di esso, secondo quanto riportato all art.8 comma e) del regolamento.
Nel nostro ragionamento se le edicole sono assimilabili a tombe di famiglia rientriamo nella fatti specie del comma e), e se confermato quanto pensiamo ossia la possibilità di cedere le concessioni a persone non residenti nel comune.
Estratto del regolamento di polizia mortuaria: Articolo 8 Accoglimento nel cimitero
Nel cimitero comunale vengono accolti:
a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, nate in esso o aventi in esso, in vita l ultima residenza, ovvero gi residenti nel Comune di S. Filippo del Mela per almeno met della vita e che abbiano poi assunto residenza fuori dal Comune, unitamente al coniuge, genitori, figli, fratelli, sorelle e relativi coniugi;
c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
d) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone sopra elencate;
e) i cadaveri delle persone non residenti nel comune e morte fuori di esso, ma proprietari o aventi diritto al seppellimento in cappelle gentilizie o aventi diritto al seppellimento in una tomba di famiglia e di collettività
Societa costruzione gestione cimiteri
1) EDICOLE
Se sono sepolcri plurimi conseguenti ad una concessione fatta dal Comune ad un fondatore e destinata o a lui e suoi famigliari/eredi e consorti/conviventi more uxorio, o anche a benefattori identificati nella concessione originaria, e a nessun altro, sono tombe di famiglia. Lo stesso dicasi nel caso (raro) che il fondatore destini il sepolcro a sè ed eredi, che possono o meno coincidere con i famigliari.
2) ACCOGLIMENTO IN EDICOLA DI NON RESIDENTI NEL COMUNE
Cercando di interpretare la ratio della norma di regolamento, a nostro avviso possono essere sepolte nelle tombe di famiglia i cadaveri/resti mortali/ceneri di persone aventi diritto di cui al punto 1), anche non residenti (es.: i figli del fondatore residenti altrove), fermo restando che i fondatori di sepolcro dovrebbero soddisfare alle condizioni di cui ai commi a) b) c) d), perche’ il Comune possa rilasciare la concessione di tomba di famiglia; in caso contrario la norma sarebbe stata stilata in maniera diversa. La proprieta’ puo’ essere trasmessa anche per eredita’ dal fondatore, ma lo jus sepulchri e’ distinto dalla proprieta’, per cui la distinzione che oltre ai famigliari anche i proprietari (comma e) possono essere sepolti, indipendentemente dallo jus sepulchri, è giustificata.
In breve: il Comune, come Ente Pubblico, mentre ritiene socialmente opportuno che nella tomba di famiglia vengano sepolti famigliari anche residenti altrove, non ha alcun interesse a gestire tombe e anagrafi di cittadini di altri comuni e offrire loro “ospitalità”. Diverso il caso se si considera la cosa sotto il punto di vista di una operazione immobiliare.
Ma la dizione del comma e) lascia qualche dubbio interpretativo.
Tutto dipende dalla interpretazione che della norma dà il Comune, che è l’unico a poter decidere.
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