Concessione perpetua – divieto di estumulazione e possibile riduzione a durata limitata
Tomba di famiglia, di cui nè il Comune nè il parente hanno l’atto di concessione. Da quanto risulta nella tomba (cio’ che è possibile vedere sulle lapidi molto vecchie) la morte piu’ antica sembra risalire al 1870. E’ probabile che ai tempi fosse stata stipulata una concessione perpetua (oggi non piu’ possibile) ma non riesco a risalire al fondatore. Oggi un parente mi chiede:
1) la possibilità di traslare nella tomba di famiglia il feretro della madre (che porta lo stesso cognome della tomba di famiglia, quindi ipoteticamente discendente del fondatore) temporaneamente sepolta a gennaio 2021 in altro loculo nello stesso cimitero;
2) siccome la tomba di famiglia in questione è piena, il parente (non conosco però il grado di discendenza rispetto al fondatore) chiede di estumulare uno dei defunti piu’ vecchi, farlo cremare, creare un nuovo posto nella tomba per mettere la madre, e poi inserire le ceneri del defunto piu’ vecchio.
Il nostro regolamento di polizia mortuaria dice solo che “il diritto d’uso delle sepolture private è riservato al concessionario e alla sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni nell’atto di concessione”.
Chiedo come gestire tale richiesta, se è possibile procedere e come conciliare l’attuale normativa sulla durata delle concessioni a 99 anni con una probabile precedente concessione perpetua.
Comune di Toscolano Maderno (BS)
Vista l’epoca la concessione si deve considerare perpetua, anche per il fatto che è stata usata per oltre 99 anni (istituto dell’immemoriale); in questo caso è vietato fare estumulazioni (art. 86, comma1 D.P.R. 285/90) (1), pena la decadenza della concessione. Se la tomba è piena, nessun altro vi può essere sepolto, pertanto, a prescindere se il richiedente è o meno discendente/erede, la richiesta non può essere accolta.
Premesso che se la situazione rimane immutata o si procede solo al completamento delle sepolture nei posti salma disponibili non è possibile ridurre una concessione perpetua a concessione a durata limitata, è possibile anche tentare, consenzienti gli interessati, un recupero della tomba modulando la concessione a 99 anni, con vantaggio per le casse comunali e recupero di posti salma; non è facile in questo caso ma si illustra la procedura per casi simili.
La prima cosa da chiarire però è se il richiedente ha titolo per fare una operazione di questo tipo.
Deve dimostrare di essere erede o coerede della tomba e di parlare in nome e per conto degli altri eredi pari titolo. Il Fondatore o comunque un erede antecedente in questo caso non è facile da identificare, ma può presumersi dai defunti sepolti da più tempo.
La prova che il richiedente è erede del fondatore è a carico dell’erede; in passato che passaggi di titolarietà sono stati fatti (subentri e relative volture)?
Se non dimostra di essere erede non ha titolo per chiedere niente.
I regolamenti più accorti prevedono che se gli eredi patrimoniali non si notificano entro un anno dalla morte del fondatore o degli eredi precedenti, la concessione decade e la tomba diventa di proprietà del Comune; clausola che si consiglia di inserire nel testo delle concessioni e nel regolamento.
Qualora fosse erede, e vi fosse unanimità da parte di aventi pari titolo, si può pensare di riutilizzare la tomba trasformandola in concessione 99ennale (o meno) previo pagamento da parte degli interessati di tariffa adeguata prevista nel tariffario cimiteriale (da adeguare il regolamento), dopo di che si può procedere ad estumulazioni, cremazioni e quant’altro per fare spazio e riutilizzare il sepolcro. E’ una procedura che si usa normalmente e permette di recuperare posti salma e incassare delle buone tariffe.
(1) art. 86, comma1 D.P.R. 285/90: “1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.”
Che quindi non prevede estumulazioni per le concessioni perpetue.
Si potrebbe obbiettare che il comma 2 recita: ” I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura….” con il che si ammette che possano essere estumulati, ma questo non è in contrasto col comma 1 in quanto ci possono essere situazioni che richiedono l’estumulazione straordinaria, quali richieste dell’autorità giudiziaria, o necessità di svuotare il sepolcro per inagibilità quali infiltrazioni o dissesti che niente hanno a che fare con le clausole di concessione.
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