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decadenza concessione cimiteriale per mancato inizio lavori
volevo cortesemente chiedere :
1- se l’atto di decadenza della concessione cimiteriale per mancato inizio dei lavori deve essere sempre preceduto da diffida ad adempiere.
2 – se in assenza di provvedimento di decadenza da parte del Comune,la concessione è sempre valida e il cittadino può procedere all’inizio dei lavori.
Privato
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Risposta:
domanda 1) Sì, deve sempre essere preceduta da diffida, in quanto la “pronuncia di Decadenza della Concessione cimiteriale” è un atto da attivare da parte del Responsabile cimiteriale delegato che quindi prevede lo svolgimento di un accertamento, l’avviso di avvio del procedimento di Decadenza ai sensi di legge ed un tempo minimo/max di “ravvedimento” del Concessionario, scaduto il quale scatta l’obbligo a procedere.
domanda 2) Sì, la concessione è sempre valida e il concessionario può procedere; se il Comune non fa rispettare le regole risulta evidente che non sia solo il cittadino a non essere diligente. Il Comune è tenuto a vigilare il Cimitero per legge (DPR 285/1990) e tali riscontri danno la misura della capacità di controllo gestionale: ancor di più va data possibilità al cittadino di “ravvedimento operoso” consentendogli di poter realizzare il manufatto funerario dandogli una tempistica di edificazione OPPURE, almeno informare il Concessionario e la sua famiglia (discendenti diretti e ascendenti) che fin quando il Sepolcro familiare non sarà efficace (agibile ed usabile) le sepolture del Fondatore del sepolcro e/o dei suoi familiari diretti (almeno), saranno garantite solo in Campo comune o per Cremazione con dispersione delle Ceneri in Cinerario comune o affido se specificatamente richiesto (ovviamente tale disposto dovrà essere definito ed approvato con apposita disposizione dirigenziale, opportunamente pubblicata per la sua diffusione).
Quanto sopra salvo che nel Regolamento o nel testo della concessione non vi siano disposizioni che prevedano una diversa procedura.
Approfondimenti
La normativa nazionale non specifica gli aspetti procedurali al riguardo, lascia ai Regolamenti di Polizia Mortuaria comunali il compito di dettagliare.
Più precisamente,:
– l’art. 92 comma3 del DPR 285/1990 riporta l’inciso: “… e il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. …”;
– l’art. 94 comma1: “… I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente. …”
Inoltre occorre precisare che la decadenza non è una sanzione, o un atto ablativo è bensì “un fatto giuridico, determinato dall’innegabile intenzione soggettiva di negligere” nei confronti del quale, l’Amministrazione comunale che ha rilasciato la concessione cimiteriale per la realizzazione di uno specifico sepolcro familiare (Tomba di Famiglia), deve adottare un provvedimento avente “natura meramente dichiarativa”, e cioè un provvedimento di accertamento. Il provvedimento di accertamento si concretizza nella “Pronuncia di decadenza” della concessione cimiteriale rilasciata per inadempimento delle condizioni pattizie sottoscritte.
La pronuncia di decadenza come procedimento, rientra nelle funzioni e compiti ex lege art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000, con la precisazione che ogni ritardo nella sua adozione determina la responsabilità dello stesso funzionario delegato come si evince all’art. 93 dello stesso suddetto D.Lgs. (o T.U.).
Quindi:
– Prima attenzione è la verifica di cosa dice il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale vigente in merito alla concessione cimiteriale, da ricondurre alla concessione rilasciata riguardo la procedura da usare in caso di inadempienze inerenti il rispetto dei termini pattizi come il suddetto ritardo di inizio lavori per la edificazione del manufatto funebre;
– Seconda attenzione è inerente quanto contenuto nella Concessione cimiteriale rilasciata, qualora non esistessero specifiche norme a riguardo sul Regolamento comunale di polizia mortuaria (nello specifico quello che viene chiamato “Patti e condizioni”, documento parte integrante della Concessione cimiteriale rilasciata.
Pertanto se sul Regolamento comunale e/o sulla concessione rilasciata:
A) ci fossero delle specifiche ci si attiene strettamente a queste.
B) non ci fossero delle specifiche, ma esistesse comunque una indicazione di tempo massimo per l’avvio dei lavori per la costruzione funebre, anche senza una indicazione delle procedure da usare nel caso di inadempienza,
B.1) lo scenario sarebbe,
– il progetto non è ancora stato presentato e approvato dal Comune (se il Comune fosse privo di Piano Regolatore cimiteriale ovvero lo stesso non avesse normato riguardo la procedura da attuarsi per l’edificazione di sepolcri privati, per la edificazione di una Tomba di famiglia è richiesto il rilascio del Permesso di Costruire ex lege DPR), è prassi (ma non norma) che prima di procedere con il pronunciamento della decadenza della concessione cimiteriale, si avverta il Concessionario dandogli un ulteriore tempo, seppure breve (max 60gg) per provvedere all’inizio lavori (quindi alla presentazione del progetto e dunque alla richiesta di Permesso di costruire, deposito del progetto strutturale in quanto il manufatto deve sottostare alla normativa antisismica (DM del 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e acquisizione del parere dalla ASL competente. La tempistica entro la quale realizzare il manufatto è data del Permesso di costruire rilasciato, ai tempi del Titolo edilizio si possono richiedere una sola proroga della data di inizio lavori se non in contrasto con quanto stabilito dalla Concessione cimiteriale o da quanto tempo massimo è stato concesso. Per la fine lavori è richiedibile da parte del titolare della Concessione cimiteriale una ulteriore proroga di max 2 anni.
Scaduti invano il tempo di Inizio Lavori e/o di Fine Lavori, il Comune attraverso l’Ufficio Edilizia per quanto concerne le proroghe assentite e di concerto il Responsabile del Cimitero per quanto concerne la gestione cimiteriale avviano un procedimento di revoca della edificazione e quindi l’inefficacia di quel Titolo edilizio rilasciato per proseguire i lavori stessi, mentre il Funzionario delegato per il cimitero comunica l’attivazione immediata della Pronuncia di Decadenza della concessione cimiteriale essendo trascorso tutto il tempo utile possibile per rendere efficace l’istanza di fondazione di sepolcro familiare.
– il progetto è stato presentato ed approvato, ma non sono stati iniziati i lavori, in quanto presentata regolare proroga, allora si rimanda la verifica alla data di Nuovo inizio dei lavori, OPPURE non sono stati iniziati i lavori, non è stata presentata la richiesta di proroga e se fosse scaduto il tempo dato dal Titolo edilizio entro cui dare corso ai lavori, si attiva la Comunicazione di ritiro del Titolo edilizio che perderà di efficacia e parallelamente il Responsabile cimiteriale (delegato) da corso alla Pronuncia di Decadenza della concessione cimiteriale come sopra indicato, essendo trascorso tutto il tempo utile possibile per rendere efficace l’istanza di fondazione di sepolcro familiare.
B.2) se non fosse stato specificato niente ed il Regolamento cimiteriale (Polizia mortuaria) non prevedesse nulla a tal riguardo, il Concessionario potrà costruire quando vorrà, si raccomanda che il Comune notifichi immediatamente una specifica al Concessionario che dovrà contenere,
– chiarimento che la durata della concessione è al massimo 99nnale e che il Comune, alla scadenza della concessione cimiteriale, avendo monitorato l’indolenza alla edificazione pronta del sepolcro familiare, potrebbe non concedere la proroga o rinnovo della stessa, specificando che ”il tempo di durata della concessione di tomba privata è comprensiva dei tempi di costruzione e acquisizione agibilità da parte della competente AUSL per la sua usabilità”;
– che il Comune ha disposto o ha attivato l’approvazione di una disposizione normativa o dirigenziale con la quale non rilascerà concessioni cimiteriali per loculi per la sepoltura di familiari dei Concessionari (e delle stesso Concessionario) che non avessero almeno dato inizio al lavori di costruzione della Tomba di famiglia; si garantirà, come da Legge T.U.ll.ss. 1465/1934 e DPR 285/1990 la sepoltura in campo d’inumazione o la cremazione con deposizione delle ceneri in dispersione nel Cinerario comune o nel Giardino della memoria (quest’ultimo se esistente ovvero se previsto dalla normativa regionale) oppure, infine, l’affidamento dell’urna con ceneri ai familiari diretti del defunto che ne facessero richiesta.
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