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Deducibilità spese per ristrutturazione sepolcro
Devo ristrutturare l’avello che mi pervenuto per successione e diritto di fatto vorrei sapere se la spesa deducibile dai redditi e cosa devo predisporre nel caso fosse affermativa la risposta.
No, non può detrarre le spese manutentive relative al loculo che le è pervenuto per discendenza; potrà detrarre le spese funerarie e cimiteriali connesse, in concomitanza di un evento luttuoso come le spese per il funerale ed anche le spese per la tumulazione nonchè le spese per iscrizione della lapide ma non i costi manutentivi.
Digitando “spese” nel box in alto a destra della Home page “search this site” apparira’ il quesito “detraibilita’ spese rinnovo concessione loculo”, nella cui risposta potra’ trovare maggiori dettagli.
Si coglie l’occasione per correggere alcune espressioni e conseguenti concetti che queste determinano:
– precisiamo che non si è proprietari di un loculo ma si è intestatari della concessione cimiteriale rilasciata dal Comune per l’uso specifico per il quale tale loculo (ovvero il fabbricato che lo contiene) venne costruito, anche se la concessione fosse di durata “perpetua”;
– se si trattasse di un loculo in tomba di famiglia, il concetto è lo stesso, tenendo conto che qualsiasi familiare superstite può per legge usufruirne, in caso di necessità, a esservi sepolto. Quindi i loculi di una tomba di famiglia non sono intestati o riservati a quel parente o all’altro ma a tutti i parenti aventi diritto indifferentemente e quindi tutti partecipano (o meglio dovrebbero partecipare) alle spese manutentive di qualsiasi genere;
– se si trattasse infine di un loculo in un fabbricato a loculi fatto costruire da una Misericordia o una Confraternita valgono le medesime condizioni che sopra sono state dette con ulteriore limite o limitazioni derivanti dallo “Statuto della Misericordia/Confraternita” e dal regolamento d’uso di quel fabbricato;
– solo nel caso di tomba di famiglia la parte muraria del manufatto funerario è un bene patrimoniale del concessionario che anche questo si tramanda per discendenza: comunque l’uso dei loculi di tale “bene patrimoniale” è sempre quello previsto e poi conseguente la concessione cimiteriale rilasciata dal Comune e da quanto regolamentato dal Regolamento di Polizia mortuaria comunale.
Nel caso di colombari, il rapporto fra comune e concessionari, per quanto riguarda la manutenzione, è lo stesso che fra proprietario e inquilino nelle abitazioni: la manutenzione straordinaria spetta al proprietario (comune) e l’ordinaria all’inquilino (concessionario), sempre che nella concessione e nel Regolamento vigente non sia stato stabilito diversamente.
Per le tombe di famiglia invece qualsiasi manutenzione è a carico dei vari concessionari/proprietari per quota parte: anche se si tratta di un loculo singolo, è tutta la famiglia che deve partecipare.
Ma se qualcuno non vuol pagare non c’è verso di impedirgli di seppellire sè e aventi diritto, in quanto il diritto di essere sepolto è acquisito “Jure sanguinis” cioè per discendenza ed appartenenza alla famiglia e quindi non ha i limiti dei beni patrimoniali per i quali si può essere eredi o diseredati: esso esiste a prescindere e la sepoltura deve essere garantita sempre e comunque ad ogni membro della famiglia stessa ed il Comune tale diritto è tenuto farlo rispettare. Tale diritto si esplica per premorienza, ovvero chi prima muore prima può essere sepolto fra tutti gli aventi diritto.
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