Destinazione di resti ossei e resti mortali a seguito di esumazioni/estumulazioni ordinarie
Occupandomi da poco di pratiche cimiteriali, pongo la questione sulla destinazione di resti ossei e resti mortali a seguito di esumazioni/estumulazioni ordinarie che devo organizzare e, in particolare, le scelte che possono fare i parenti:
– esumazione ordinaria (da terra turno ordinario di sepoltura: 10 anni):
1 caso: nel caso di completa mineralizzazione (si parla di resti ossei) i parenti possono scegliere di deporre le ossa nell’ossario comune se non sono interessati ad altra destinazione; oppure possono scegliere la deposizione delle ossa in una celletta ossario da prendere in concessione (da nostro regolamento le cellette ossario hanno una concessione di 20 anni non rinnovabili); oppure possono chiedere di inserire le ossa in loculo/celletta già occupati da altri defunti di cui si possiede gi la concessione (in questo caso la concessione dell’ ospite ricade sulla durata della concessione dell’ospitante ). Oppure possono chiede il trasferimento in altro cimitero, dello stesso o di altro comune. Se i parenti non si fanno sentire, il comune d ufficio li inserisce nell’ossario comune (dopo quanto tempo??)
2 caso: nel caso di incompleta mineralizzazione (si parla di resti mortali) i parenti possono scegliere l inumazione in campo indecomposti, oppure i parenti piu prossimi possono scegliere la cremazione (assenso dei parenti più prossimi) e relativa pratica con l’ufficiale dello stato civile. A seguito di cremazione i parenti possono scegliere la concessione di una celletta ossario oppure l affidamento a casa delle ceneri? E’ corretto?
– Estumulazione ordinaria (turno ordinario di sepoltura: 20 anni).
Premetto che nel nostro regolamento di polizia mortuaria le concessioni dei loculi non sono rinnovabili; pertanto abbiamo: concessione di loculo (fascia o forno) di 30 anni; concessione di celletta ossario di 20 anni.
Solo a seguito di estumulazione da loculo i parenti possono scegliere la celletta ossario, se la salma completamente mineralizzata (quindi 30 anni di loculo + 20 anni di celletta); mentre se non mineralizzata la scelta tra campo indecomposti oppure cremazione?
Nel caso di scadenza della concessione della celletta ossario (nella quale potrebbero esserci sia resti ossei, sia urne cinerarie derivanti dalla cremazione del cadavere) quali sono le opzioni per i parenti? Siccome non possono chiedere, da nostro regolamento, il rinnovo della celletta ossario, cosa potrebbero fare delle ossa/ceneri? Sicuramente, se hanno un altro parente qui sepolto, possono inserire l urna o le ceneri con l altro parente; ma se non hanno altri parenti qui e la celletta scaduta, si devono inserire solo nell ossario comune? Le ceneri tumulate possono essere affidate? Ci sono altre alternative?
Comune di Toscolano Maderno (BS)
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Le esumazioni ordinarie da terra si compiono al termine del turno ordinario di sepoltura, 10 anni, trascorsi i quali il cadavere diventa resto (mortale o osseo); le estumulazioni ordinarie si compiono alla scadenza della concessione; quelle trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, quando il cadavere diventa dal punto di vista normativo resto (mortale nel 90% dei casi; in genere mummificato) sono pure ordinarie (RR Lombardia 6/2006 art. 20 c. 2).
Le possibilità che si possono verificare dopo una esumazione/estumulazione sono le seguenti:
1° caso: nel caso di completa mineralizzazione (si parla di resti ossei) i parenti (o meglio: gli aventi titolo):
A) possono scegliere di deporre le ossa nell’ossario comune se non sono interessati ad altra destinazione;
Se vogliamo essere precisi, la destinazione in ossario comune si fa d’ufficio a meno che gli aventi titolo non optino per altra destinazione. Un problema si pone nel caso di irreperibilità degli aventi titolo. In tutti i casi conviene tenere identificabili i resti ossei posizionandoli in un sacco con targhetta identificativa per un anno in una stanza apposita tipo camera mortuaria (in genere su scaffali) in modo che se, o saltano fuori gli interessati o i parenti ci ripensano, si possono ricollocare le ossa in cassetta di zinco per la successiva sistemazione.
B) possono scegliere la deposizione delle ossa (in cassetta di zinco) in una celletta ossario da prendere in concessione
C) possono chiedere di inserire le ossa in loculo/celletta già occupati da altri defunti di cui si possiede già la concessione.
Nel caso di loculo, in un loculo possono essere collocati un solo feretro e quante cassette o urne ci stanno ( in genere 3 0 4) ma questa possibilità e/o il quantitativo massimo, nonchè le tariffe applicabili vanno normate nel regolamento/tariffario.
Da decidere se la scadenza rimane quella originaria ovvero si concede una proroga a pagamento; in ogni caso al termine della concessione vanno estumulate sia il feretro che le cassette. Si può anche prevedere una tariffa per ogni cassetta (o urna cineraria) introdotta.
D) possono chiede il trasferimento in altro cimitero, dello stesso o di altro Comune.
Prima di tutto va verificato se il Comune di destinazione accetta questi resti. Il Comune ha l’obbligo di sepoltura dei residenti e dei morti sul territorio comunale; altre opzioni vanno normate nel regolamento. Nel caso di permanenza nello stesso Comune si ricade nei casi B) e C); non è richiesta autorizzazione al trasporto visto che si rimane nell’ambito comunale.
2° caso: nel caso di incompleta mineralizzazione (si parla di resti mortali) gli aventi titolo possono scegliere:
E) l’inumazione in campo inconsunti per un periodo di 5 anni (ridotti a 2 con l’uso di speciali enzimi) e successiva esumazione e si ricade nei casi A), B), C), D). Anche se l’uso del terreno è gratuito, le operazioni di inumazione/estumulazione vanno tariffate, come pure eventuali croci ecc… se non di recupero. Se non c’è spazio nel recinto cimiteriale, si può normare nel regolamento che in caso di disinteresse dichiarato degli aventi titolo o loro irreperibilità si procede d’ufficio alla cremazione e successivo sversamento delle ceneri nel cinerario comune; qualche Comune si accolla anche la spesa, pur di non dover trovare spazi. Anche in questo caso è prudente tenere per un certo periodo le urne identificabili per un certo periodo prima di versarle nel cinerario comune.
F) la cremazione (con assenso dei coniuge o familiari più prossimi a maggioranza) e relativa pratica autorizzativa con l’ufficiale dello stato civile.
A seguito di cremazione i parenti possono scegliere:
F.1) il versamento delle ceneri nel cinerario comune se non sono interessati ad altra destinazione. Il cinerario comune si può ricavare o in un manufatto separato dall’ossario comune o con un contenitore (es.: in vetroresina) anche all’intero dell’ossario comune.
F.2) la deposizione delle ceneri (in urna cineraria) in una celletta ossario/cinerario (sono intercambiabili) da prendere in concessione. Possibile anche fare delle tombe di famiglia per ceneri utilizzando loculi o cinerari plurimi, adeguatamente tariffate.
F.3) possono chiedere di inserire l’urna cineraria in loculo/celletta già occupati da altri defunti di cui si possiede già la concessione e si ricade nel caso C)
F.4) l’affidamento a casa delle ceneri. Dopo la cremazione per il trasporto di ceneri non è necessario alcun veicolo speciale, essendo le ceneri (come pure i resti ossei) inerti dal punto di vista igienico, per cui gli interessati possono portarsele nel loro veicolo privato.
Casi particolari per Toscolano Maderno:
– “Solo a seguito di estumulazione da loculo i parenti possono scegliere la celletta ossario”;
ma non vi converrebbe permettere la cremazione diretta dopo la morte e richiesta di cinerario? La società si sta evolvendo verso un uso massiccio della cremazione piuttosto che la collocazione dei feretri in loculo o in terra.
– “Nel caso di scadenza della concessione della celletta ossario (nella quale potrebbero esserci sia resti ossei, sia urne cinerarie derivanti dalla cremazione del cadavere) quali sono le opzioni per i parenti?”
Se non possono rinnovare rimangono le ipotesi A), C), D), F.1), F.2), F.4)
– “le ceneri tumulate possono essere affidate?”; seguendo la procedura prevista, su richiesta di avente titolo, si, e anche in qualsiasi momento. Da verificare se il richiedente ha le caratteristiche richieste. Secondo giurisprudenza la collocazione dei resti mortali (di cui anche le ceneri sono una forma) viene decisa dalla persona affettivamente più vicina al defunto, in primis dal coniuge/convivente more uxorio, e poi dai parenti di grado più vicino (genitori e figli). In questo ultimo caso all’unanimità o, se così previsto dal regolamento, a maggioranza. Questi possono richiedere l’affidamento (o optare per la dispersione in natura o nel giardino della memoria in cimitero).
In definitiva si ribadisce l’importanza di redigere un regolamento di polizia mortuaria dettagliato in modo da evitare dubbi e contenziosi.
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