Diritto di sepoltura su loculi di famiglia
La mia famiglia possiede 3 loculi, acquistati da due sorelle. Morte le due sorelle, i 3 loculi sono stati ereditati dai loro discendenti. I 3 loculi sono attualmente occupati dagli eredi di una sola delle due sorelle. Un erede dell’altra sorella reclama almeno un loculo, chiedendo che questo venga liberato. Il richiedente, non ha eredi, ma semplicemente lo vuole liberato. Esistendo il diritto di prelazione nel susseguirsi delle tumulazioni, è possibile che si pretenda di lasciare vuoto un loculo di famiglia? Può darsi il caso che il richiedete abbia intenzione di vendere il loculo o trattandosi di proprietà condivisa ciò non è possibile? Può questi, richiedere la tumulazione di un estraneo? Si precisa che il richiedente, oltre a questa proprietà condivisa ha una cappella di sua proprietà.
Privato
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Si suppone che i 3 loculi formino una tomba di famiglia che ha avuto come co-fondatrici due sorelle che hanno fatto edificare il sepolcro; se fossero loculi comunali, gli eredi non hanno ereditato nulla, sono solo subentrati nella concessione con una voltura, ovvero un cambio di intestazione.
Ora la proprietà immobiliare (temporanea o perpetua) è passata agli eredi, che con questo hanno ereditato solo il dovere della manutenzione della tomba e nient’altro, in quanto il diritto di sepoltura, se al momento della firma della concessione non ci sono stati accordi diversi formalizzati fra le sorelle, spetta a tutti i discendenti delle due sorelle e relativi coniugi/conviventi, a meno che nel regolamento di polizia mortuaria comunale o nella concessione firmata non sia stabilito altrimenti, e questo indipendentemente dalla proprietà. La sepoltura avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto, fino a capienza.
Se i loculi sono occupati, fino a scadenza della concessione per movimentare una salme occorre il consenso della persona affettivamente più vicina al defunto. Chiunque si azzardasse ad aprire un loculo ed estrarre la cassa prima della scadenza della concessione senza autorizzazione potrebbe incorrere nel reato di violazione di sepolcro, art. 407 CP, da uno a cinque anni di reclusione. Quanto alla vendita di posti salma, è vietata dalla legge art. 92 c.4 DPR 285/90, e qualora avvenisse comporta la decadenza della concessione e il ritorno del loculo nella disponibilità del Comune. Una sepoltura si può solo retrocedere al comune o essere oggetto di rinuncia.
Se poi la concessione è perpetua è vietata ogni estumulazione pena la decadenza della concessione.
Pertanto la situazione, se si tratta di concessione perpetua rimane così com’è per sempre, se temporanea, se il coniuge, o in mancanza i figli/genitori di ciascuno dei defunti interessati non sono d’accordo, nessuno può spostare i resti sepolti fino al termine della concessione.
Al massimo si possono introdurre urne cinerarie o cassette resti ossei nei loculi, sempre che sia permesso dal regolamento di PM, solo se si tratta di familiari aventi titolo alla sepoltura, e consenzienti gli interessati.
Quanto alla possibile vendita, è vietata e comporta automaticamente la perdita del sepolcro, oltre ad una possibile causa per truffa, da parte dell’eventuale acquirente, avendo venduto un diritto che non si aveva.
Per riferimenti normativi e dettagli si veda la Newsletter settembre 2021, Premorienza riferimenti normativi , Familiari del fondatore – riferimenti normativi
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