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Diritto di sepoltura in loculo
Tizio nel 2011 prende in concessione trentennale un loculo dove tumula i resti mummificati dello zio, con l’intenzione di riutilizzarlo per tumulare le future spoglie della propria madre.
Muore Caio, figlio dello zio mummificato.
La moglie di Caio vuole tumularlo nel loculo sopra citato dove vi sono i resti mortali del padre opponendosi alla volontà del concessionario.
Può tumulare senza il consenso di Tizio?
Prima di tutto bisogna verificare cosa prevede la concessione del loculo.
In via generale si devono tener presente questi fattori:
1) Il feretro è l’insieme della cassa e del cadavere che, dopo 20 anni dalla tumulazione, diventa resto mortale. Lo zio, mummificato, è un resto mortale entro una cassa, ovvero l’insieme si considera un feretro.
2) In un loculo possono coesistere un solo feretro e quante urne cinerarie o cassette resti ossei ci stanno, a capienza; non possono esservi tumulati 2 o più feretri.
3) Il diritto di movimentare un cadavere o un resto mortale, o di cremare il resto mortale spetta a tutti i parenti/affini di grado più prossimo, in primis al consorte, e all’unanimità, e a nessun altro, eccetto che al Comune in caso di decadenza, scadenza, abbandono e simili.
4) Se non diversamente disposto (esempio: loculo riservato a …), in un loculo o tomba di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i parenti del fondatore del sepolcro (nel caso, Tizio), fino al grado di parentela previsto dal regolamento di PM o, in mancanza, fino al VI grado, da C.C.. e tale diritto si attua per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
Nello specifico: per introdurre un nuovo feretro bisognerebbe cremare lo zio e reintrodurlo come urna cineraria, e questo lo possono decidere o i fratelli di Caio o loro successori, ma non la moglie di Caio, che non è parente dello zio.
Se invece la moglie di Caio fa cremare Caio, lo può introdurre nel loculo in urna cineraria.
Quanto alla possibilità di tumulare la madre di Tizio, sotto forma di feretro lo si può fare solo se i parenti dello zio acconsentono a ridurre lo zio, altrimenti si può cremare e introdurre l’urna cineraria.
Il tutto come detto, salvo diverse disposizioni contenute nella concessione.
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