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Diritto di sepoltura in tomba di famiglia a Roma
Mi servirebbe capire chi avrebbe diritto di essere sepolto a Roma in un loculo al Verano in concessione perpetua alla madre di mio zio “entro il 6 grado di parentela in linea diretta”
es: il suocero dello zio (figlio della concessionaria) può essere sepolto?
la sorella della moglie dello zio?
capire che significa in linea retta solo figli, nipoti pronipoti e i collaterali e gli affini no?
Privato
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I rapporti fra il Comune e il Concessionario sono regolati:
– dal regolamento di polizia cimiteriale comunale, che detta le regole generali
– dalla concessione, che rappresenta il contratto fra il comune e il concessionario fondatore; in questo caso la madre dello zio.
La prima cosa da verificare è cosa dice la concessione.
La concessione rimane sempre la stessa, anche dopo che siano subentrati come titolari gli eredi patrimoniali della tomba; chi ha diritto di essere sepolto è chi risulta nella concessione originaria (ad esempio: i familiari del fondatore come evidenziati, non quelli dei subentranti aventi titolo), oppure in mancanza di indicazioni, dal regolamento.
Cio’ premesso, se nella concessione non è chiarito chi può essere sepolto, si può fare riferimento al regolamento, che prevede una serie di casi piuttosto articolati, ma in cui sembra di capire che salvo i casi particolari previsti (vedi articoli di regolamento riportati) si tratti della madre dello zio (fondatore) e coniuge e di altre persone legate alla stessa da vincoli di parentela fino al 6° grado (fratelli, genitori, zii, nipoti, cugini legati tra loro da consanguineità) o di affinità (1) fino al 2° grado (cognati e suoceri).
Per i gradi di parentela si veda https://www.tuttosuicimiteri.it/download/1023/ dove il fondatore viene identificato con “soggetto” nei gradi di parentela e “Io/fondatore” nei gradi di affinità dove gli affini sono scuriti.
(1) gli affini sono i parenti del coniuge/convivente more uxorio del fondatore
Estratto dal Regolamento di polizia cimiteriale
Art. 39 L’atto di concessione deve contenere la indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, che deve essere fatta secondo una delle seguenti formule: a) per sé, coniuge, parenti ed affini in un determinato grado o linea o in tutti i gradi e linee; b) per sé, suoi eredi e coniuge; c) per sé, suoi parenti ed affini e non più di due persone determinate; d) individuale.
Art. 39 bis (delib. C.C. 66/95) Nei casi in cui non sia stata formalizzata la concessione di un’area cimiteriale per la costruzione di manufatti privati a favore del richiedente, è consentita, dietro il versamento delle tariffe in vigore, l’attribuzione della titolarità della concessione (2) di cui trattasi, oltre che a favore del richiedente, del di lui coniuge o di altre persone legate al medesimo da vincoli di parentela fino al 6° grado (fratelli, genitori, zii, nipoti, cugini legati tra loro da consanguineità) o di affinità (1) fino al 2° grado (cognati e suoceri)
(2) dizione non corretta: va inteso come diritto di sepoltura (jus sepulchri)
(3) gli affini sono i parenti della sposa/convivente del fondatore (nel caso in oggetto la madre dello zio) o riconosciuto concessionario in mancanza (o irreperibilità) di concessione originaria.
Art. 44 Il numero delle salme da tumulare nei loculi è determinato nell’atto di concessione….
Art. 45 In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell’atto di concessione se vi sia spazio disponibile …
Art. 50 In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone non comprese nelle norme della concessione (4), previo pagamento di diritto quadruplo di apertura, sempre che ve ne sia capienza, ove trattasi: a) di parenti ed affini del concessionario (5); b) degli eredi.
(4) ovviamente con il consenso di tutti gli aventi diritto, in quanto questa procedura potrebbe ledere il diritto di quanti previsti nella concessione visto che nelle tombe di famiglia si viene sepolti per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto e si va solo fino a capienza, con il vincolo ulteriore per le tombe perpetue che non è possibile estumulare nessun defunto a nessun titolo, compreso la cremazione dei resti.
(5) da intendersi come il fondatore; infatti gli eredi sono distinti
Art. 51 (delibera C.C. 140/01) … In ogni tumulo è consentita a richiesta del concessionario o, dopo la sua morte, con il consenso di tutti gli aventi diritto, la tumulazione di persone estranee al nucleo familiare del concessionario che risultano essere anagraficamente, all’atto del decesso, conviventi da almeno un anno con lui o con alcuno degli aventi diritto o avere acquisito particolari benemerenze nei confronti della famiglia. Al fine di preservare il carattere familiare della sepoltura assicurando la prevalenza numerica delle salme di persone appartenenti al nucleo familiare del concessionario, la facoltà di tumulare salme estranee non può superare 1/3 dei posti previsti dalla concessione – con arrotondamento per difetto – restando di conseguenza esclusa per i tumuli con un numero di posti salma inferiori a tre, nei quali resta comunque consentita la tumulazione dei soli conviventi del concessionario. In deroga ai limiti previsti dal comma precedente, è consentita la tumulazione di salme estranee al concessionario, anche in tumuli con un numero di posti inferiore a tre nei seguenti casi di ricongiungimento tra: a) moglie-marito; b) genitori a figli; c) figli a genitori.
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